Sentenza n. 6294/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 01299/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria n. 1299/2025, che aveva dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso contro l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero di rifiuti metallici in favore dell'ATI Ferrotrade
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una procedura configurata come contratto attivo per il recupero di rifiuti metallici identificati dai codici CER 16.01.17, 17.04.05, 20.01.36 e 20.01.40, con fornitura di cassoni scarrabili e durata di dodici mesi, prorogabile per ulteriori dodici. Vico aveva offerto un rialzo dello 0,55%, mentre l'ATI Ferrotrade aveva offerto il 15,60%. L'appellante ha dedotto tre ordini di censure. Con il primo motivo ha contestato la capacità dell'aggiudicataria di gestire eventuali frazioni estranee pericolose contenenti amianto, sostenendo che fosse necessaria l'iscrizione alla categoria 10B dell'Albo nazionale gestori ambientali e una completa organizzazione tecnica per identificazione, separazione, caratterizzazione e smaltimento. Ha censurato la qualificazione del TAR, che aveva ritenuto la doglianza riferita alla lex specialis non impugnata, e ha sostenuto che si trattasse invece di una contestazione della concreta capacità esecutiva dell'aggiudicataria. Ha inoltre invocato l'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, il Regolamento (UE) n. 333/2011 e i principi di trasparenza, par condicio e risultato. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione delle relazioni tecniche da parte del RUP, sostenendo che il criterio del minor impatto ambientale e della maggiore tutela dell'ambiente imponesse di valorizzare soprattutto la capacità di trattare i rifiuti contenenti amianto, anziché la riduzione delle percorrenze, delle emissioni e l'impiego di energia da fonti rinnovabili. Ha dedotto difetto di istruttoria, illogicità e travisamento nella valutazione comparativa. Con il terzo motivo, proposto anche mediante motivi aggiunti, ha contestato l'esecuzione del servizio e il verbale di avvio, sostenendo che la separazione e il corretto smaltimento delle frazioni pericolose costituissero obblighi diretti dell'aggiudicataria e non potessero essere affidati successivamente a terzi autorizzati. Ha denunciato la violazione dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 e della lex specialis.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la lex specialis delimitava l'oggetto dell'affidamento al recupero dei rifiuti metallici non pericolosi indicati dai codici CER espressamente previsti e richiedeva soltanto le iscrizioni all'Albo nazionale gestori ambientali pertinenti a tali categorie. Nessuna clausola imponeva l'iscrizione alla categoria 10B o autorizzazioni per tutte le tipologie di rifiuti pericolosi potenzialmente rinvenibili. La gestione delle frazioni estranee, anche pericolose, era disciplinata come eventualità accessoria: l'aggiudicatario poteva trattarle direttamente se munito delle necessarie autorizzazioni; in caso contrario, la stazione appaltante avrebbe affidato il trattamento a operatori autorizzati. Imposizioni più ampie sarebbero state sproporzionate rispetto all'oggetto del contratto e avrebbero richiesto autorizzazioni per l'intero catalogo dei rifiuti solo in ragione di rinvenimenti occasionali. Le questioni relative all'organizzazione concreta e alla gestione di materiali pericolosi riguardavano, in tale prospettiva, soprattutto la fase esecutiva e non incidevano sulla legittimità dell'aggiudicazione. Il secondo motivo è stato respinto perché la valutazione tecnica doveva riferirsi all'oggetto principale della procedura e al criterio del minor impatto ambientale. Il RUP aveva legittimamente valorizzato la disponibilità, da parte dell'aggiudicataria, di più impianti prossimi al territorio interessato, la riduzione delle percorrenze e delle emissioni logistiche e l'uso di energia da fonti rinnovabili. La relazione dell'appellante, invece, dedicava ampio spazio al trattamento dell'amianto, attività eventuale e non costitutiva dell'affidamento. Non sono emersi manifesta illogicità, travisamento dei fatti o errori macroscopici idonei a giustificare il sindacato giudiziale sulla valutazione tecnico-discrezionale. Anche il terzo motivo è stato respinto: la separazione delle frazioni estranee è attività preliminare all'identificazione e classificazione del materiale; solo dopo tale accertamento si determina la necessità di specifiche autorizzazioni e di eventuali attività di trattamento. Il fatto che l'aggiudicataria fosse autorizzata per i soli codici CER oggetto della procedura non dimostrava la sua inidoneità. Il Consiglio di Stato ha condannato l'appellante alle spese del grado, liquidate in complessivi euro 6.000, oltre accessori, in favore, pro quota, della stazione appaltante e della controinteressata.
Norme richiamate
divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi
La disposizione è stata invocata dall'appellante, ma il Consiglio di Stato ha escluso che la procedura avesse a oggetto il trattamento diretto di rifiuti pericolosi; la gestione di eventuali frazioni estranee doveva avvenire secondo la loro concreta classificazione e le autorizzazioni necessarie.
Regolamento (UE) n. 333/2011
disciplina dell'End of Waste
È stato richiamato dall'appellante in relazione alla gestione dei rifiuti metallici, senza che il Collegio lo ritenesse decisivo per la soluzione della controversia.
Codici CER 16.01.17, 17.04.05, 20.01.36 e 20.01.40
Delimitano l'oggetto principale dell'affidamento ai rifiuti metallici indicati dalla lex specialis; le autorizzazioni richieste dovevano riferirsi a tali categorie e non a ogni possibile rifiuto estraneo occasionalmente rinvenuto.
Massime di principio
- Nelle procedure aventi a oggetto il recupero di specifiche categorie di rifiuti non pericolosi, il possesso di autorizzazioni riferite a ulteriori categorie di rifiuti pericolosi occasionalmente rinvenibili non può essere imposto come requisito di partecipazione o di capacità esecutiva se non è previsto dalla lex specialis e non è coerente con l'oggetto principale dell'affidamento.
- La gestione di frazioni estranee pericolose occasionalmente rinvenute durante il trattamento di rifiuti non pericolosi può essere configurata dalla lex specialis come attività accessoria: l'aggiudicatario può eseguirla direttamente se dispone dei necessari titoli autorizzativi, mentre, in difetto, la stazione appaltante può affidarla a operatori autorizzati secondo la disciplina applicabile.
- La mera possibilità di rinvenire materiali estranei non giustifica l'imposizione di autorizzazioni relative all'intero catalogo dei rifiuti disciplinato dalla normativa ambientale; un requisito siffatto sarebbe sproporzionato rispetto all'oggetto dell'affidamento e contrario alla massima partecipazione.
- Quando la lex specialis assume come criterio il minor impatto ambientale, la valutazione tecnica può legittimamente valorizzare la prossimità degli impianti, la riduzione delle percorrenze e delle emissioni e l'impiego di energia da fonti rinnovabili, senza dover attribuire prevalenza a modalità di gestione di materiali pericolosi soltanto eventuali.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione tecnico-discrezionale delle offerte non può sostituire il giudizio della stazione appaltante in assenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o errore macroscopico; la valutazione deve essere compiuta in rapporto all'oggetto effettivo della gara e ai criteri stabiliti dalla lex specialis.
- La separazione delle frazioni estranee costituisce attività logicamente preliminare alla loro identificazione e classificazione; la necessità di specifiche autorizzazioni per il trattamento si determina in relazione alla tipologia concretamente accertata, non alla mera possibilità astratta del suo rinvenimento.
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