Cassazione Penale, Ordinanza n. 07272/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto e sottoscritto personalmente dall'imputata, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore cassazionista. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo lo scrutinio de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il Tribunale aveva applicato all'imputata la pena concordata per un episodio di furto aggravato in concorso, commesso in un dato luogo e in una certa data. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione personalmente, affidandolo a un solo motivo di vizio di motivazione. La Corte non ha esaminato il merito della doglianza, ma ha rilevato che il ricorso era sottoscritto dalla parte personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, come richiesto dalla disciplina vigente dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di patteggiamento da cui è scaturita la pena applicata all'imputata
richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per affermare che il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte
interpretato nel senso che, dopo la riforma della legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione
richiamato per la possibilità di scrutinio de plano del ricorso inammissibile
richiamata come fonte della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. che ha introdotto il requisito della sottoscrizione del difensore cassazionista
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento penale non può essere validamente proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista determina l'inammissibilità del ricorso, a prescindere dal contenuto dei motivi dedotti.
- L'autenticazione della firma dell'imputato da parte di un avvocato, anche se cassazionista, non sana il difetto di sottoscrizione del ricorso da parte del difensore abilitato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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