Sentenza del 30/05/2016 n. 708 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
RISCOSSIONE- Cartella di pagamento - Omessa indicazione modalità di calcolo degliinteressi - Illegittimità - Sussiste (art. 20, D.P.R. n. 602/1973). La cartelladi pagamento deve indicare anche il calcolo degli interessi richiesti: ciò inossequio al principio di trasparenza ed al diritto di difesa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: la cartella è stata ritenuta illegittima per la mancata indicazione del calcolo degli interessi. L'atto deve consentire al contribuente di comprendere la composizione dell'importo richiesto, inclusi la base di calcolo, il tasso applicato e il periodo di riferimento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità della cartella di pagamento perché non indicava in modo adeguato le modalità di calcolo degli interessi richiesti. L'omissione impedisce al contribuente di verificare la correttezza della somma pretesa e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, in contrasto con i principi di trasparenza e di motivazione dell'atto.
Norme richiamate
Art. 20 del D.P.R. n. 602/1973
La norma è stata interpretata nel senso che la riscossione degli interessi deve essere indicata e resa verificabile nella cartella, mediante l'esposizione degli elementi necessari a comprenderne il calcolo.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento deve essere sufficientemente trasparente e motivata: non basta indicare un importo complessivo per interessi senza spiegare come è stato determinato.
- Il contribuente deve poter ricostruire la pretesa attraverso almeno la base di calcolo, il tasso applicato e il periodo cui gli interessi si riferiscono.
- L'omessa indicazione dei criteri di calcolo può determinare l'illegittimità della cartella, perché limita la possibilità di controllare l'importo e di formulare una difesa effettiva.
- In casi analoghi occorre verificare il contenuto concreto dell'atto e la normativa applicabile al tributo, poiché eventuali allegati o prospetti richiamati nella cartella possono incidere sulla valutazione della sufficienza della motivazione.
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