Sentenza n. 1451/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuale di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente beneficiario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 533/2023 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del Ministero al pagamento degli importi relativi alle annualità riconosciute, oltre interessi. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata alla sede reale dell’amministrazione debitrice. Decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei provvedimenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto il pagamento di quanto dovuto, sebbene dopo l’instaurazione del processo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo integralmente soddisfatte, nelle more del giudizio, le pretese azionate dal ricorrente. Non è stata quindi adottata alcuna misura di ottemperanza né è stata nominata un commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico del Ministero, poiché l’amministrazione ha adempiuto alla sentenza soltanto dopo l’instaurazione del giudizio. Il Collegio ha liquidato le spese in € 800,00, oltre oneri e accessori di legge, tenuto conto del carattere seriale e della limitata complessità della controversia.
Norme richiamate
Costituisce la base normativa dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; nel caso concreto il termine era decorso prima della proposizione del ricorso.
È richiamato in relazione alla notificazione della sentenza alla sede reale dell’amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di adottare ulteriori misure esecutive.
- L’adempimento dell’amministrazione intervenuto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza non esclude la condanna alle spese, che possono essere poste a carico dell’amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità, quando il giudizio si è reso necessario a causa del precedente inadempimento.
- Prima di proporre l’azione di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione pubblica deve essere decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari notificati all’amministrazione debitrice.
Come è indicizzato
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