Cassazione Penale, Sentenza n. 37210/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva ammesso il ricorrente al regime di semilibertà e respinto l'affidamento in prova ai servizi sociali, deducendo: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia in favore del Tribunale di Sorveglianza di Bari, per sopravvenuto ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'appello di Bologna (artt. 677 e 656 c.p.p. richiamati); 2) nullità per omessa notifica della data di rinvio dell'udienza (richiamo agli artt. 156, 179 e 666 c.p.p.).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il giudice di legittimità ha ritenuto infondati entrambi i motivi: 1) la competenza territoriale del Tribunale di Perugia si era già radicata (perpetuatio jurisdictionis) alla data della fissazione dell'udienza, perciò il successivo ordine di esecuzione trasmesso a Bari non ha spostato la competenza; inoltre non è stato dedotto un interesse concreto a impugnare una statuizione comunque favorevole al condannato; 2) quanto alla notifica, il ricorrente e il suo difensore erano stati regolarmente informati della prima fissazione dell'udienza e il ricorrente era rappresentato da un difensore d'ufficio alla successiva udienza, per cui non sussiste l'obbligo di ulteriori avvisi. Per ciò il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.
Norma che indica i vizi di motivazione e di legge denunciabili in ricorso per cassazione; è stata invocata per censurare presunte violazioni procedurali e di competenza, ma la Corte ha ritenuto infondate le censure.
Riguarda le procedure di esecuzione e competenza per le misure alternative; è stato richiamato nel quadro della contestazione sull'ordine di esecuzione e sulla competenza territoriale, ma la Corte ha applicato il principio della perpetuatio jurisdictionis.
Disciplina l'arresto domiciliare esecutivo e i relativi effetti sul procedimento esecutivo; citato in relazione al luogo di esecuzione (Cerignola) e all'ordine di esecuzione, senza tuttavia incidere sulla competenza già radicata del Tribunale di Perugia.
art. 156, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sulle notificazioni agli imputati/difensori; il giudice ha ritenuto che la notifica della prima fissazione fosse sufficiente, viste la presenza o la rappresentanza alle udienze successive.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Regola la comunicazione degli atti processuali al detenuto; è stata richiamata nella censura sulla mancata comunicazione della data di rinvio, ma il Collegio ha ritenuto l'obbligo assolto dalle notifiche pregresse e dalla rappresentanza del difensore d'ufficio.
art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
Previene nullità per mancata comunicazione nell'ambito dei procedimenti davanti al Tribunale di sorveglianza; il motivo è stato ritenuto infondato alla luce delle notifiche già effettuate.
Consente la nomina di un difensore d'ufficio; la presenza del difensore d'ufficio alla udienza ha fatto ritenere che il ricorrente fosse adeguatamente rappresentato e che non fossero dovuti ulteriori avvisi.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla luce del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il principio della perpetuatio jurisdictionis: la competenza territoriale del tribunale che ha già esaminato una domanda di misura alternativa rimane ferma anche se successivamente sopravvengono nuovi titoli esecutivi che coinvolgono altri distretti.
- La sopravvenienza di un ordine di esecuzione emesso da altra Procura Generale non sposta la competenza già radicata se, al momento della fissazione/inizio del procedimento davanti al primo tribunale, la competenza era già instaurata.
- Se il difensore è stato regolarmente notificato e/o è presente (anche mediante difensore d'ufficio) all'udienza, non sempre è dovuta una nuova comunicazione per i rinvii successivi, salvo comprovati impedimenti o specifiche esigenze di garanzia.
- Per impugnare una statuizione favorevole al ricorrente relativa a competenza o altre questioni, occorre comunque dimostrare un interesse concreto e attuale all'impugnazione; mancando tale interesse, la censura può essere considerata inammissibile o priva di rilievo.
- Le doglianze sulla notifica devono essere tempestive e fondate su una violazione effettiva delle regole di comunicazione; la documentazione delle notifiche pregresse e la rappresentanza in udienza sono elementi decisivi per valutare il vizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37158/2024 del 09/10/2024
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37159/2024 del 09/10/2024
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37160/2024 del 09/10/2024
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37161/2024 del 09/10/2024
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37162/2024 del 09/10/2024
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37163/2024 del 09/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →