Sentenza del 31/03/2016 n. 1827 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA DI REGISTRO - BASE IMPONIBILE - Determinazione del valore - Criteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la determinazione della base imponibile per l'acquisto di un immobile ad uso abitativo avvenuto mediante sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. Il ricorrente riteneva applicabile il valore catastale, in luogo del valore venale, presumibilmente richiamando il regime previsto per gli acquisti effettuati in sede di espropriazione forzata o di pubblico incanto. La sentenza ha chiarito che l'effetto traslativo prodotto dalla pronuncia ex art. 2932 c.c. non è, per questo solo fatto, assimilabile a un'espropriazione forzata o a un pubblico incanto.
La decisione
È stato affermato che la base imponibile non può essere determinata automaticamente sulla base del valore catastale. La facoltà di utilizzare tale criterio spetta, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del d.P.R. 131/1986, a chi acquista in sede di espropriazione forzata o di pubblico incanto. Poiché la sentenza ex art. 2932 c.c. non rientra in tali ipotesi, si applica il criterio generale del valore venale del bene previsto dall'art. 51 del d.P.R. 131/1986. Il ricorso del contribuente è pertanto risultato infondato e ha prevalso la posizione dell'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto
La sentenza costitutiva emessa ai sensi di questa norma produce l'effetto traslativo della proprietà, ma tale effetto non rende l'acquisto equivalente a un'espropriazione forzata o a un acquisto mediante pubblico incanto ai fini della determinazione della base imponibile.
Art. 44, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986
La facoltà di utilizzare il criterio del valore catastale spetta a chi acquista in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto
Il criterio agevolato fondato sul valore catastale è applicabile solo nelle ipotesi espressamente previste dalla norma e non può essere esteso automaticamente agli acquisti derivanti da una sentenza ex art. 2932 c.c.
Art. 51 del d.P.R. n. 131/1986
Criterio generale del valore venale
In assenza di una specifica disposizione che consenta un diverso criterio, la base imponibile ai fini dell'imposta di registro è costituita dal valore venale del bene.
Massime di principio
- L'acquisto di un immobile mediante sentenza ex art. 2932 c.c. deve essere distinto dagli acquisti realizzati tramite espropriazione forzata o pubblico incanto.
- Il valore catastale non è un criterio automaticamente applicabile a ogni trasferimento immobiliare: occorre verificare che ricorrano i presupposti normativi specifici.
- Quando non è prevista un'eccezione espressa, la base imponibile delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è determinata secondo il valore venale del bene.
- La natura giudiziale del trasferimento non è sufficiente, da sola, a consentire l'applicazione del criterio catastale; rilevano le concrete modalità con cui l'acquisto si realizza.
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