Ordinanza n. 153/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva respinto la domanda cautelare contro il giudizio di non ammissione della studentessa alla classe superiore
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori della minore hanno proposto appello cautelare contro l’ordinanza con cui il TAR Lombardia aveva respinto la richiesta di sospensione degli atti dell’istituto scolastico, recanti il giudizio di non ammissione della studentessa, iscritta nell’anno scolastico 2024/2025 alla classe terza, sezione F, dell’indirizzo professionale socio-sanitario, alla classe superiore per l’anno scolastico 2025/2026. Dal testo non emergono specifiche censure di legittimità articolate contro il giudizio scolastico; la decisione si concentra sulla verifica dei presupposti cautelari, e in particolare del periculum in mora.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora richiesto dall’art. 62 c.p.a. La valutazione è stata fondata, da un lato, sullo stadio ormai avanzato dell’anno scolastico, che avrebbe reso difficoltoso l’inserimento della studentessa nella classe superiore; dall’altro, sulla considerazione che l’interesse della minore non coincide con la mera ammissione alla classe superiore, ma consiste nell’acquisizione di una preparazione complessivamente adeguata e idonea a consentire una proficua prosecuzione degli studi. Sono state compensate le spese della fase cautelare in ragione della particolare natura della controversia.
Norme richiamate
insussistenza delle condizioni di legge di cui all’art. 62 c.p.a.
L’appello cautelare è stato respinto per mancanza del periculum in mora, in considerazione dello stato avanzato dell’anno scolastico e dell’assenza di un pregiudizio cautelare riconducibile alla mera non ammissione alla classe superiore.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
sussistano i presupposti di cui agli artt. 6, paragrafo 1, lettera f)
Richiamato esclusivamente ai fini dell’oscuramento dei dati personali.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
sussistano i presupposti di cui agli artt. 9, paragrafi 2 e 4
Richiamato esclusivamente ai fini della protezione dei dati relativi alla salute della minore.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
all’art. 52, commi 1, 2 e 5
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
e all’art. 2-septies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute della minore.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare relativo alla non ammissione di uno studente alla classe superiore, il periculum in mora non è dimostrato dalla sola aspirazione alla promozione o all’ammissione, dovendosi considerare l’interesse sostanziale dello studente a conseguire una preparazione adeguata e a proseguire proficuamente gli studi.
- Lo stato avanzato dell’anno scolastico può escludere il periculum in mora quando l’eventuale inserimento tardivo nella classe superiore risulti concretamente difficoltoso e la misura cautelare non sia idonea a realizzare utilmente l’interesse scolastico dedotto.
- In materia scolastica, la tutela cautelare deve essere valutata in relazione all’effettiva utilità della misura per il percorso formativo dello studente, e non in modo automatico in funzione della mera ammissione alla classe successiva.
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