Cassazione Penale, Ordinanza n. 01161/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda processuale riguarda un imputato che, in appello, era stato condannato dopo il ribaltamento dell'assoluzione di primo grado per concorso in tentata estorsione aggravata ex art. 7 l. 203/1991. Dopo che la Corte di cassazione aveva già dichiarato inammissibile il precedente ricorso avverso la sentenza di appello, la difesa ha proposto ricorso ex art. 625-bis c.p.p. deducendo due asseriti errori di fatto contenuti nella decisione di legittimità: 1) la sentenza avrebbe affermato che l'imputato, nel mediare tra persone offese ed estorsori, aveva fatto capire alle vittime che gli estorsori facevano capo al fratello, circostanza che secondo la difesa non era stata effettivamente affermata in appello; 2) la sentenza avrebbe inoltre dato per provato che l'imputato avesse indicato gli estorsori come amici del fratello, mentre tale dato non emergerebbe dalle prove, essendo al più una percezione delle persone offese. La difesa sosteneva che tali errori avessero inciso sul ragionamento decisorio della Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto che nessuno dei due dedotti errori di fatto fosse idoneo a integrare il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. Il primo rilievo è stato giudicato irrilevante perché desunto dalla narrativa in fatto e non dalla motivazione della decisione impugnata, e comunque non incidente sul percorso logico della sentenza di cassazione, che si era fondata su altre emergenze probatorie. Il secondo rilievo è stato qualificato manifestamente infondato perché la Corte non aveva attribuito all'imputato una specifica dichiarazione, ma aveva semplicemente ripreso la motivazione della sentenza di merito, nella quale il riferimento agli "amici del fratello" costituiva una deduzione tratta dalle dichiarazioni di un terzo. Non essendovi un effettivo errore percettivo decisivo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; sono seguite le statuizioni economiche di cui all'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il rimedio per errore materiale o di fatto è utilizzabile solo in presenza di un effettivo errore percettivo della decisione di legittimità, idoneo a incidere sul percorso logico-argomentativo; non è esperibile per censurare valutazioni o per errori privi di incidenza decisiva.
Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È la circostanza aggravante contestata in relazione alla tentata estorsione.
Massime di principio
- Il ricorso per errore di fatto in cassazione non può essere fondato su meri rilievi che attengano alla narrativa della sentenza, se la motivazione decisoria non si sia basata su quel dato.
- L'errore di fatto rilevante ex art. 625-bis c.p.p. deve essere percettivo, decisivo e immediatamente incidente sulla decisione; non è sufficiente che il ricorrente contrapponga una diversa lettura delle emergenze processuali.
- Non sussiste errore di fatto quando la Corte di cassazione riprende la motivazione della sentenza di merito senza attribuire al ricorrente una dichiarazione specifica che questi assume inesistente, ma si limita a valorizzare una deduzione probatoria già presente nel provvedimento impugnato.
- La manifesta infondatezza del ricorso per errore di fatto comporta la sua inammissibilità e l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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