Cassazione Penale, Sentenza n. 2520/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revisione della condanna irrevocabile per omicidio volontario (ergastolo) pronunciata dalla Corte d'Assise di Napoli. Il ricorrente ha dedotto l'esistenza di "prove nuove" ai sensi dell'art. 630, lett. c) c.p.p.: dichiarazioni rese da Ciretta Cafaro, Antonio Cozzuto (fratello) e Salvatore Luppo (cognato) che fornirebbero un alibi e una versione alternativa dei fatti, nonché intercettazioni ambientali di giugno 1995 acquisite in altro procedimento. La difesa ha sostenuto che tali novae dimostrerebbero la totale estraneità di Cozzuto al delitto e l'esistenza di una congiura/orchestrazione dell'accusa da parte dei Gargiulo; ha inoltre censurato la valutazione di alcune dichiarazioni (es. di Giovanni Mercedulo) e chiesto che la ritrattazione di testimoni di accusa fosse considerata nel complesso probatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, confermando che la Corte distrettuale aveva correttamente svolto la comparazione tra le "prove nuove" e il compendio probatorio originario sulla base dei criteri consolidati di affidabilità, persuasività e congruenza. In particolare: la testimonianza di Cafaro è stata valutata inattendibile per il lungo silenzio, per incongruenze e per la mancanza di elementi di conforto; le dichiarazioni di Antonio Cozzuto e Salvatore Luppo (alibi) sono state ritenute poco credibili e in contrasto con altri elementi cronologici (dichiarazioni di Mercedulo); le intercettazioni erano già in qualche modo conosciute o comunque non avevano valore novativo tale da scompaginare il precedente giudicato; la ritrattazione di un teste di accusa non è di per sé prova nuova idonea alla revisione senza elementi che la confortino. Nel complesso la Corte ha ritenuto che i nuovi elementi, valutati anche unitariamente, non incidessero sulla solidità del giudizio di colpevolezza e non introducessero il ragionevole dubbio necessario per la revisione con assoluzione.
Norme richiamate
art. 630, lett. c) cod. proc. pen.
Disciplina la revisione per esistenza di nuova prova; la Corte l'ha interpretata richiedendo che la "prova nuova" sia davvero novativa, affidabile e persuasiva rispetto al compendio probatorio consolidato, e ne ha effettuato la comparazione con le prove già acquisite.
Norma collegata sulle modalità della revisione; citata in relazione ai criteri di valutazione complessiva delle nuove prove e all'esame richiesto al giudice della revisione.
Richiamato nella censura sulla necessità di valutare la rilevanza delle prove ai fini dell'assoluzione; la Corte ha ribadito che il risultato probatorio deve condurre, con ragionevole sicurezza, all'innocenza per accogliere la revisione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in merito ai limiti di esposizione dei motivi nel ricorso, la norma è stata menzionata per indicare i limiti di enunciazione dei motivi ai fini della motivazione della Corte di Cassazione.
Massime di principio
- Per ottenere la revisione sulla base di "prove nuove" è necessario non solo dimostrare la novità materiale, ma anche che le nuove prove, prese da sole o unitamente a quelle pregresse, siano effettivamente idonee a introdurre un ragionevole dubbio sull'affermazione di responsabilità che aveva retto la condanna irrevocabile.
- La valutazione della revisione impone al giudice una comparazione approfondita tra il nuovo materiale e il compendio probatorio originario: la mera proposta di una lettura alternativa dei fatti non è sufficiente se il giudice ritiene le prove pregresse ancora resistenti.
- La ritrattazione di un teste d'accusa, di per sé, non costituisce generalmente "prova nuova" idonea alla revisione, salvo l'esistenza di elementi autonomi che ne confortino la falsità delle precedenti dichiarazioni.
- Il ritardo consistente nella produzione di una dichiarazione favorevole all'imputato può incidere negativamente sulla credibilità di quella dichiarazione e può essere legittimamente considerato dal giudice nel valutare l'attitudine dimostrativa della prova nuova.
- Questioni procedurali o difetti di valutazione già dedotti e deducibili in sede ordinaria di impugnazione non possono essere riutilizzati attraverso l'istituto della revisione come strumento per una nuova valutazione di merito.
- Le intercettazioni o conversazioni, per avere efficacia novativa, devono avere un nesso temporale e logico chiaro con il fatto oggetto di revisione; conversazioni antecedenti e generiche richiedono elementi di collegamento e contestualizzazione per essere ritenute decisive.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2275/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2278/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2280/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2282/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2283/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2284/2023 del 20/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →