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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18628/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la proroga del regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. sostenendo tre censure principali: 1) vizio di motivazione e illegittima istruttoria perché il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato la richiesta della difesa di acquisire atti e provvedimenti ritenuti decisivi (provvedimenti e sentenze richiamate nel decreto ministeriale) limitandosi a ripercorrere la biografia criminale e riferimenti tratti da atti non prodotti, impedendo così il controllo difensivo sulla significatività delle fonti; 2) illegittima retroattività della disciplina 41-bis aggravata dalle modifiche della legge n. 94/2009 e successive, con esclusione di applicazione al detenuto per reati commessi prima del 2009; 3) omissione di adeguata valutazione delle gravi condizioni di salute del detenuto e rifiuto di disporre perizia di ufficio, con conseguente possibile violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti e mancata considerazione dell'incidenza delle patologie sulla capacità di mantenere collegamenti esterni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto come manifestamente infondato il motivo relativo alla presunta inapplicabilità retroattiva delle modifiche al regime 41-bis (confermando l'orientamento che ritiene applicabile la normativa modificata anche ai reati commessi anteriormente al 2009, in quanto le modifiche incidono sulle modalità di esecuzione della pena). Ha invece accolto i motivi che contestavano la carenza dell'istruttoria e della motivazione: 1) ha rilevato che il Tribunale di Sorveglianza ha rifiutato in modo apodittico l'acquisizione degli atti indicati dalla difesa, mentre la decisione di proroga si è basata in misura decisiva su contenuti tratti proprio da quegli atti; ciò ha impedito il confronto critico richiesto e la verifica della pertinenza e significatività delle fonti; 2) ha ritenuto insufficiente la valutazione sanitaria operata dal Tribunale, che si è limitato a considerare solo le capacità cognitive e non ha valutato compiutamente l'incidenza complessiva delle patologie sul rischio di trattamento inumano o degradante e sulla attualità della pericolosità. Per questi motivi la Corte annulla l'ordinanza impugnata e dispone il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo giudizio conforme ai principi indicati, con motivazione non apparente e acquisizione/sufficiente valutazione delle produzioni difensive e, se del caso, dell'ulteriore istruttoria medico-legale.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento Penitenziario

    Regime differenziato finalizzato a impedire che detenuti appartenenti a organizzazioni criminali mantengano collegamenti esterni; per la proroga occorre valutare la 'capacità' di mantenere tali collegamenti alla luce di parametri (profilo criminale, ruolo, operatività dell'associazione, nuove incriminazioni, esiti trattamento penitenziario, condizioni familiari). Il controllo giurisdizionale verifica la sussistenza dei presupposti mediante ponderato apprezzamento dell'intero materiale probatorio, comprese le produzioni difensive, senza inversione dell'onere della prova e con motivazione effettiva

  • art. 4-bis Ordinamento Penitenziario

    Individua i delitti ostativi e rilevanti ai fini dell'applicazione del regime speciale; la disciplina connessa al regime speciale può essere richiamata nell'ambito dell'art. 41-bis per la valutazione dei presupposti

  • legge n. 94 del 2009

    Ha introdotto modifiche alla disciplina del 41-bis e del reclamo che hanno irrigidito la disciplina esecutiva; la Corte di Cassazione ritiene tali modifiche applicabili anche a reati commessi prima del 2009 quando si tratta di modalità di esecuzione della pena

  • d.l. n. 162 del 2022, conv. legge n. 199 del 2022

    decreto legge n. 162/2022 convertito in legge n. 199/2022

    Ulteriori modifiche normative rilevanti alla disciplina esecutiva e ai benefici penitenziari; la Corte ha ritenuto non sussistere motivo per escludere la loro applicazione retroattiva sul piano esecutivo

  • sentenza Corte Costituzionale n. 32 del 2020

    Corte Costituzionale, sent. n. 32/2020

    Richiamata dal ricorrente come argomento contro la retroattività delle norme peggiorative; la Corte di Cassazione distingue applicazione esecutiva (tempus regit actum) e ritiene non violata la Costituzione nel caso in esame perché le modifiche sono ritenute relative alle modalità esecutive

  • Costituzione Italiana, art. 25 comma 2

    Divieto di retroattività della legge penale sfiorato dal ricorrente ma la Corte di Cassazione ha ritenuto compatibile l'applicazione delle modifiche all'esecuzione della pena

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    art. 3 Conv. EDU; art. 6 Conv. EDU

    Richiamata in relazione al divieto di trattamenti inumani o degradanti e al diritto a un equo processo; la Corte richiama la necessità di valutare l'impatto del regime 41-bis sulle condizioni di salute del detenuto anche in chiave convenzionale

  • art. 14-ter Ord. pen.

    Strumento generale di reclamo/rimedi che consente al detenuto il ricorso per la tutela di diritti soggettivi davanti al giudice ordinario; il controllo giurisdizionale sui provvedimenti 41-bis investe anche il rispetto dei limiti legali e costituzionali del contenuto del provvedimento

  • Costituzione Italiana, artt. 3 e 32

    art. 3 Cost.; art. 32 Cost.

    Richiamati dal ricorrente in relazione all'uguaglianza, dignità umana e tutela della salute; la Corte sollecita la valutazione delle condizioni di salute quando rilevanti ai fini della legittimità della proroga e del divieto di trattamenti inumani o degradanti

Massime di principio

  • Il controllo giurisdizionale sulle proroghe del regime 41-bis non è meramente formale: il Tribunale di Sorveglianza deve valutare concretamente la sussistenza dei presupposti normativi comparando criticamente le motivazioni amministrative e le prove difensive, con argomentazioni pertinenti e non apparenti
  • La difesa, quando indica atti o documenti specifici fondamentali per contestare la proroga, non può essere liquidata come 'generica' senza convincente motivazione; il giudice deve acquisire o comunque valutare concretamente tali elementi se rilevanti per la decisione
  • Le condizioni di salute del detenuto possono incidere sia sulla valutazione della attualità della pericolosità sia sulla conformità del trattamento al divieto di trattamenti inumani o degradanti: il Tribunale deve confrontare le relazioni medico-legali di parte e d'ufficio e, se necessario, disporre consulenze o accertamenti integrativi
  • Le modifiche normative al regime 41-bis e alla disciplina esecutiva possono essere applicate anche ai reati commessi anteriormente alle modifiche quando si tratta di norme che regolano modalità di esecuzione della pena; la retroattività penalmente sfavorevole non è automatica ma va valutata alla luce del principio tempus regit actum e delle pronunce costituzionali
  • Il semplice decorso del tempo non esclude di per sé la capacità di un detenuto di mantenere collegamenti esterni; la valutazione deve basarsi su parametri come il ruolo svolto, la perdurante operatività dell'organizzazione, nuove incriminazioni, esiti del trattamento penitenziario e condizioni familiari
  • Non può essere operata un'inversione dell'onere della prova: tuttavia l'amministrazione che prosegue nella proroga deve fornire elementi specifici che giustifichino la persistenza della necessità del regime, e il giudice deve permettere alla difesa di contestare tali elementi con accesso alle fonti rilevanti

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