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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38610/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello (6/10/2021) con tre motivi: 1) nullità del decreto di fissazione dell'udienza per mancata specificazione dell'applicazione della normativa emergenziale (trattazione in camera di consiglio senza difensori salvo richiesta scritta); 2) mancata assunzione di prova decisiva relativa a documentazione sequestrata (estratti conto, accordi, fatture) e rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria; 3) contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, nonostante i pagamenti ai creditori evocati dalla difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la normativa emergenziale (art. 23-bis d.l. 137/2020 conv. con L. 176/2020) consente la trattazione in camera di consiglio senza prevedere l'obbligo di avviso nel decreto di fissazione; l'art. 601 c.p.p. mantiene i requisiti formali dell'atto di citazione e la giurisprudenza esclude che l'avvertenza sulle conseguenze della mancata comparizione sia un requisito dell'atto. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di specificità e carattere ipotetico, poiché non è stato allegato il contenuto probatorio dei documenti né dimostrato come avrebbero inciso sulla decisione. Il terzo motivo è inammissibile per mancata specificità: la Corte territoriale ha motivato adeguatamente il diniego della prevalenza delle attenuanti richiamando l'entità del danno e le modalità della condotta. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23-bis

    prevede la trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti, salvo richiesta scritta di discussione orale o volontà dell'imputato di comparire

    la norma autorizza la trattazione camerale senza partecipazione delle parti nel periodo emergenziale e stabilisce che la richiesta di partecipazione debba essere formulata per iscritto e trasmessa nelle modalità e nei termini previsti; non impone l'obbligo di inserire l'avviso sulla diversa modalità nel decreto di fissazione dell'udienza

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 24

    riferimento alle modalità telematiche per la trasmissione delle istanze

    indica le modalità tecniche con cui la richiesta di trattazione pubblica o la manifestazione di volontà devono essere trasmesse; la mancata conoscenza della norma da parte dell'imputato non equivale a nullità dell'atto di citazione

  • art. 601 cod. proc. pen.

    "il decreto deve fare espressa menzione del tipo di udienza (camerale o dibattimentale)"

    l'art. 601 disciplina i requisiti formali della vocatio in iudicium; la disciplina emergenziale non ha modificato tale articolo e la giurisprudenza esclude che l'avvertenza sulle conseguenze della mancata comparizione costituisca un requisito essenziale dell'atto di citazione

  • art. 606, comma 1, lett. c), d), e), cod. proc. pen.

    motivi di ricorso per cassazione: c) violazione di norme processuali poste a pena di nullità; d) mancata assunzione di una prova decisiva; e) contraddittorietà della motivazione

    le censure proposte dal ricorrente sono state esaminate alla luce di questi criteri e dichiarate inammissibili per manifesta infondatezza o per difetto di specificità

  • art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.

    riferimento ai requisiti essenziali dell'atto di citazione (identificazione dell'imputato, giorno, luogo e ora della comparizione, ecc.)

    la nullità è limitata ai casi in cui manchino tali requisiti; la mancata menzione della normativa emergenziale non rientra tra le ipotesi di nullità individuate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    limita l'enunciazione dei motivi di ricorso nei limiti stabiliti

    il ricorso è stato valutato nei limiti consentiti dalla disciplina sulle parti chiamate in cassazione e sulle censure ammesse

  • art. 616 cod. proc. pen.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende

    consente alla Corte di condannare il ricorrente a spese e ammenda quando il ricorso risulti manifestamente infondato o presentato con colpa

  • Carta Europea dei Diritti dell'Uomo (Cedu) / principi costituzionali

    richiamati in relazione al rispetto dei diritti di difesa e del contraddittorio

    la Corte rileva che la disciplina emergenziale è compatibile con i principi costituzionali e Cedu purché sia garantita la possibilità di chiedere la trattazione pubblica nei termini e modi previsti

Massime di principio

  • La disciplina emergenziale che autorizza la trattazione in camera di consiglio senza partecipazione delle parti non comporta necessariamente nullità dell'atto di citazione se nel decreto non è menzionata: la parte è tenuta a esercitare la facoltà di chiedere la trattazione pubblica nei termini e con le modalità previste dalla norma.
  • Per ottenere l'ammissione in Cassazione di un motivo fondato su mancata acquisizione di prova, la difesa deve allegare con specificità il contenuto probatorio degli elementi non acquisiti e dimostrare in che modo essi avrebbero certamente potuto mutare la decisone; mere asserzioni generiche sono inammissibili.
  • Per censurare la motivazione della corte territoriale sul punto delle circostanze attenuanti è necessario confrontarsi puntualmente con il percorso argomentativo espresso dalla sentenza: l'assenza di specificità porta all'inammissibilità del motivo.
  • Quando si difende un imputato in procedimenti influenzati da norme emergenziali, è importante formulare tempestivamente e per iscritto le eventuali richieste procedurali (es. comparizione o discussione orale) rispettando le modalità telematiche previste, e documentare concretamente il valore probatorio dei documenti che si chiede di acquisire o riesaminare.
  • La Corte di legittimità tende a privilegiare la verifica formale della specificità delle censure e la correttezza dell'iter motivazionale: le impugnazioni efficaci sono quelle che dimostrano con precisione errori di diritto o colmano il divario tra allegazione e prova documentale concreta.

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