Cassazione Penale, Sentenza n. 30290/2025 del 04/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per due motivi principali: 1) la prima sopravvenienza attiva sulla quale si è calcolato il tributo sarebbe derivata da una compravendita invalida in quanto frutto di estorsione, quindi non imponibile; 2) mancanza del dolo specifico di evasione, contestando che l'omessa indicazione delle poste contabili non dimostri l'intento evasivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che Marchionni, in qualità di amministratore e socio unico della S.C.E.V. S.r.l., ha omesso di dichiarare un imponibile di euro 697.364,00 (due sopravvenienze attive) con conseguente evasione di IRES per euro 191.775,00. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura fattuale e rivalutativa (irrimediabilmente non sindacabile in cassazione), evidenziando che l'accusa di estorsione nei confronti dell'acquirente era stata già esclusa in primo grado e non risultano elementi concreti di invalidità contrattuale. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che il dolo specifico emergesse dal comportamento posteriore (omessa dichiarazione e mancato versamento) e dalla mancanza di plausibili giustificazioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento in via equitativa di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma che sanziona l'omessa dichiarazione ai fini delle imposte; applicata per la condanna per evasione IRES in relazione alle sopravvenienze attive non dichiarate.
Norma che disciplina l'onere delle spese per il ricorso in cassazione dichiarato inammissibile; utilizzata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sentenza Corte costituzionale 13/06/2000 n. 186
Richiamata nella ponderazione della misura da versare alla Cassa delle Ammende e per valutare l'assenza di 'colpa' nella determinazione della causa di inammissibilità; ha influenzato la scelta di liquidare una somma equitativa di euro 3.000,00.
Giurisprudenza Corte di Cassazione Sez. 3, n. 36765 del 30/05/2024 (Ferrara, Rv. 286999–02)
Principio secondo cui il dolo specifico di evasione può desumersi dal comportamento successivo al fatto, in particolare dal mancato pagamento delle imposte non dichiarate; citata per confermare la deduzione del dolo dal comportamento del ricorrente.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette censure che siano essenzialmente critiche di fatto o che richiedano una rivalutazione del materiale probatorio: tali profili sono inammissibili.
- Se l'invalidità di un contratto è fondata su fatti non accertati o già esclusi nel giudizio di merito (es. estorsione), la cassazione non può riformare tale valutazione; la censura diventa fattuale e viene respinta.
- Nel reato tributario il dolo specifico può essere desunto dal comportamento successivo del contribuente, in particolare dall'omessa dichiarazione e dal mancato versamento delle imposte, soprattutto in mancanza di giustificazioni plausibili.
- Ricorsi manifestamente infondati comportano condanna alle spese e possono determinare l'obbligo, in via equitativa, di versamenti alla Cassa delle Ammende; la Corte valuta l'entità in base alla consistenza della causa di inammissibilità.
- Per contestare con successo una condanna per evasione è necessario proporre censure di diritto ben circostanziate (vizi di diritto, violazioni procedurali, errori di interpretazione normativa), non meri rilievi di fatto.
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