Cassazione Penale, Ordinanza n. 06180/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione dagli arresti domiciliari. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente negato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e avrebbe altresì negato ingiustificatamente la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria. In particolare, ha contestato la valutazione di intensità del dolo e la mancata concessione della sostituzione della pena, lamentando che la decisione non avrebbe considerato adeguatamente la sua posizione personale e sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati. Ha ritenuto immune da censure la motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., poiché la Corte di appello aveva logicamente valorizzato l'intensità del dolo, la falsità addotta sulle ragioni dell'allontanamento e i precedenti penali dell'imputato. Ha inoltre ritenuto legittima la mancata sostituzione della pena detentiva, rilevando che la richiesta non era stata supportata da elementi sul reddito e sulle condizioni economiche e che il giudice di merito aveva correttamente considerato i precedenti penali e la particolare inclinazione a delinquere ai fini della valutazione discrezionale ex art. 133 c.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti una significativa intensità del dolo e il quadro complessivo, compresi i precedenti penali, deponga per una minore meritevolezza del beneficio.
Nella valutazione delle pene sostitutive il giudice esercita un potere discrezionale vincolato ai criteri legali di commisurazione della pena, e la motivazione adeguata sul punto non è sindacabile in cassazione.
Le modifiche introdotte in tema di pene sostitutive non eliminano il rilievo dei criteri di cui all'art. 133 c.p. nella decisione del giudice di merito.
Il procedimento riguarda il delitto di evasione dagli arresti domiciliari.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata quando il giudice di merito motivi in modo non illogico sulla intensità del dolo e sui precedenti penali dell'imputato.
- Ai fini della sostituzione della pena detentiva breve, il giudice deve valutare i criteri di cui all'art. 133 c.p., compresi i precedenti dell'imputato e la sua capacità a delinquere; una motivazione adeguata su tale giudizio discrezionale non è censurabile in cassazione.
- La richiesta di pena sostitutiva deve essere supportata da elementi concreti relativi alle condizioni economiche dell'imputato quando la natura della sostituzione richieda tale verifica.
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre censure generiche o a contestare valutazioni di merito sorrette da motivazione logica e coerente.
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