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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19402/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta impropria. In particolare: si contestava l'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto, ritenuto basato su elementi congetturali; si negava la prova delle condotte distrattive (prelevamenti di circa Euro 322.099 e di Euro 36.000 a titolo di compenso); si chiedeva la riqualificazione della distrazione di Euro 36.000 in bancarotta preferenziale (sostenendo la congruità del compenso); si eccepiva la carenza di prova dell'elemento soggettivo per la bancarotta impropria con riferimento all'art. 2621 c.c. nella formulazione anteriore alla legge n. 69/2015; infine si censurava la valutazione delle circostanze equivalenti tra aggravanti e attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ampiamente motivata la qualificazione del Tacchella come amministratore di fatto sulla base di plurime prove dichiarative e documentali (dichiarazioni di quattordici dipendenti, email direttive, gestione dell'account aziendale, rapporti con fornitori/immobile e avalli su effetti cambiari). Ha confermato che, in tale veste, l'imputato aveva la disponibilità della contabilità e la capacità di eseguire i prelevamenti contestati, nonché di occultere la natura distrattiva mediante artifici contabili. Ha escluso la riqualificazione in bancarotta preferenziale per i 36.000 euro perché l'amministratore di fatto non può vantare il diritto al compenso come l'amministratore di diritto; ha quindi correttamente inquadrato la fattispecie come bancarotta fraudolenta per distrazione. In ordine alla bancarotta impropria (art. 2621 c.c.) ha ribadito che il dolo richiesto è la "consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori" e ha ritenuto tale requisito dimostrato dalla esposizione di poste attive fittizie per Euro 1.850.000 che hanno impedito l'emersione delle perdite. Ha altresì ritenuto legittima la valutazione sul trattamento sanzionatorio e sull'equivalenza tra aggravanti e attenuanti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e confermate le condanne.

Norme richiamate

  • art. 2621 cod. civ. (false comunicazioni sociali)

    la norma, ratione temporis, conteneva il riferimento alla "intenzione di ingannare i soci o il pubblico"

    Il dolo richiesto per la bancarotta impropria derivante da false comunicazioni sociali è stato interpretato dalla Corte come "consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico", non come mera intenzionalità di insolvenza; la Corte ha ritenuto tale livello di consapevolezza realizzato dalle manipolazioni contabili e dall'esposizione di poste attive fittizie.

  • legge n. 69/2015 (riforma art. 2621 c.c.)

    La Corte ha richiamato la riforma per precisare che la disciplina successiva non può essere usata per alterare la valutazione dell'elemento soggettivo ratione temporis; ha comunque ritenuto che i fatti dimostrati integravano la consapevolezza richiesta anche nella versione anteriore.

  • art. 223, secondo comma, n. 1) l. fall. (riferimento normativo alla bancarotta)

    Richiamato come norma di riferimento per la configurazione del reato di bancarotta fraudolenta collegato a false comunicazioni sociali; la Cassazione ha confermato l'avvenuta integrazione della fattispecie.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che limita l'oggetto del ricorso per cassazione: il ricorrente ha formulato i motivi nei limiti richiesti; la Corte ha ritenuto però alcuni motivi inammissibili per genericità.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto delle censure sulla mancata contestazione dell'elemento soggettivo e della esigenza di un corretto contemperamento tra deduzioni in appello e decisione d'appello; la Corte ha ritenuto che la questione fosse comunque trattata e confutata nei motivi di merito.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio che il motivo di cassazione deve confrontarsi con la motivazione del giudice impugnato: la Corte ha ritenuto aspecifici e generici alcuni motivi per mancata contestazione puntuale delle argomentazioni della Corte d'appello.

Massime di principio

  • Per qualificare un soggetto come amministratore di fatto è sufficiente una pluralità di elementi sintomatici (ruolo decisionale continuativo, rapporti con dipendenti/fornitori, gestione di contabilità e account aziendali); tale accertamento è valutazione di merito e difficilmente sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
  • La distinzione tra bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta preferenziale dipende dallo status del beneficiario (amministratore di diritto/liquidatore vs amministratore di fatto) e dalla esistenza/ congruità di un credito legittimo: l'amministratore di fatto difficilmente può invocare diritto al compenso senza formale conferimento o delibera.
  • L'elemento soggettivo per la bancarotta impropria derivante da false comunicazioni sociali richiede non l'intenzione di rendere insolvente la società, ma la 'consapevole rappresentazione' della probabile diminuzione della garanzia per i creditori; prove di manipolazione contabile e esposizione di poste attive fittizie sono idonee a provare tale consapevolezza.
  • La prova delle distrazioni può essere ricostruita anche attraverso congrua contestualizzazione documentale e testimoniale che dimostri accesso e controllo sulla contabilità e sulle operazioni bancarie; la tesi difensiva che attribuisca le operazioni a terzi va confutata con elementi temporali e di disponibilità effettiva dei sistemi contabili.
  • In sede di cassazione i motivi generici, aspecifici o che non affrontano puntualmente la motivazione del giudice di merito sono inammissibili o destinati al rigetto: l'impugnazione deve indicare in che modo la motivazione sia illogica o insufficiente.
  • La valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti e la determinazione della pena sono soggette a ampia discrezionalità di merito e solo se prive di motivazione o irrazionali possono essere censurate.
  • Se si vuole ottenere la riqualificazione in bancarotta preferenziale è necessario provare in modo concreto l'esistenza di un diritto al compenso (delibera, statuto, rapporto contrattuale) e la congruità del prelevamento rispetto alla prestazione; l'assenza di tali elementi favorisce la qualificazione come distrazione fraudolenta.

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