Cassazione Penale, Sentenza n. 19402/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta impropria. In particolare: si contestava l'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto, ritenuto basato su elementi congetturali; si negava la prova delle condotte distrattive (prelevamenti di circa Euro 322.099 e di Euro 36.000 a titolo di compenso); si chiedeva la riqualificazione della distrazione di Euro 36.000 in bancarotta preferenziale (sostenendo la congruità del compenso); si eccepiva la carenza di prova dell'elemento soggettivo per la bancarotta impropria con riferimento all'art. 2621 c.c. nella formulazione anteriore alla legge n. 69/2015; infine si censurava la valutazione delle circostanze equivalenti tra aggravanti e attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ampiamente motivata la qualificazione del Tacchella come amministratore di fatto sulla base di plurime prove dichiarative e documentali (dichiarazioni di quattordici dipendenti, email direttive, gestione dell'account aziendale, rapporti con fornitori/immobile e avalli su effetti cambiari). Ha confermato che, in tale veste, l'imputato aveva la disponibilità della contabilità e la capacità di eseguire i prelevamenti contestati, nonché di occultere la natura distrattiva mediante artifici contabili. Ha escluso la riqualificazione in bancarotta preferenziale per i 36.000 euro perché l'amministratore di fatto non può vantare il diritto al compenso come l'amministratore di diritto; ha quindi correttamente inquadrato la fattispecie come bancarotta fraudolenta per distrazione. In ordine alla bancarotta impropria (art. 2621 c.c.) ha ribadito che il dolo richiesto è la "consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori" e ha ritenuto tale requisito dimostrato dalla esposizione di poste attive fittizie per Euro 1.850.000 che hanno impedito l'emersione delle perdite. Ha altresì ritenuto legittima la valutazione sul trattamento sanzionatorio e sull'equivalenza tra aggravanti e attenuanti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e confermate le condanne.
Norme richiamate
art. 2621 cod. civ. (false comunicazioni sociali)
la norma, ratione temporis, conteneva il riferimento alla "intenzione di ingannare i soci o il pubblico"
Il dolo richiesto per la bancarotta impropria derivante da false comunicazioni sociali è stato interpretato dalla Corte come "consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico", non come mera intenzionalità di insolvenza; la Corte ha ritenuto tale livello di consapevolezza realizzato dalle manipolazioni contabili e dall'esposizione di poste attive fittizie.
legge n. 69/2015 (riforma art. 2621 c.c.)
La Corte ha richiamato la riforma per precisare che la disciplina successiva non può essere usata per alterare la valutazione dell'elemento soggettivo ratione temporis; ha comunque ritenuto che i fatti dimostrati integravano la consapevolezza richiesta anche nella versione anteriore.
art. 223, secondo comma, n. 1) l. fall. (riferimento normativo alla bancarotta)
Richiamato come norma di riferimento per la configurazione del reato di bancarotta fraudolenta collegato a false comunicazioni sociali; la Cassazione ha confermato l'avvenuta integrazione della fattispecie.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che limita l'oggetto del ricorso per cassazione: il ricorrente ha formulato i motivi nei limiti richiesti; la Corte ha ritenuto però alcuni motivi inammissibili per genericità.
Richiamato nel contesto delle censure sulla mancata contestazione dell'elemento soggettivo e della esigenza di un corretto contemperamento tra deduzioni in appello e decisione d'appello; la Corte ha ritenuto che la questione fosse comunque trattata e confutata nei motivi di merito.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato per il principio che il motivo di cassazione deve confrontarsi con la motivazione del giudice impugnato: la Corte ha ritenuto aspecifici e generici alcuni motivi per mancata contestazione puntuale delle argomentazioni della Corte d'appello.
Massime di principio
- Per qualificare un soggetto come amministratore di fatto è sufficiente una pluralità di elementi sintomatici (ruolo decisionale continuativo, rapporti con dipendenti/fornitori, gestione di contabilità e account aziendali); tale accertamento è valutazione di merito e difficilmente sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
- La distinzione tra bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta preferenziale dipende dallo status del beneficiario (amministratore di diritto/liquidatore vs amministratore di fatto) e dalla esistenza/ congruità di un credito legittimo: l'amministratore di fatto difficilmente può invocare diritto al compenso senza formale conferimento o delibera.
- L'elemento soggettivo per la bancarotta impropria derivante da false comunicazioni sociali richiede non l'intenzione di rendere insolvente la società, ma la 'consapevole rappresentazione' della probabile diminuzione della garanzia per i creditori; prove di manipolazione contabile e esposizione di poste attive fittizie sono idonee a provare tale consapevolezza.
- La prova delle distrazioni può essere ricostruita anche attraverso congrua contestualizzazione documentale e testimoniale che dimostri accesso e controllo sulla contabilità e sulle operazioni bancarie; la tesi difensiva che attribuisca le operazioni a terzi va confutata con elementi temporali e di disponibilità effettiva dei sistemi contabili.
- In sede di cassazione i motivi generici, aspecifici o che non affrontano puntualmente la motivazione del giudice di merito sono inammissibili o destinati al rigetto: l'impugnazione deve indicare in che modo la motivazione sia illogica o insufficiente.
- La valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti e la determinazione della pena sono soggette a ampia discrezionalità di merito e solo se prive di motivazione o irrazionali possono essere censurate.
- Se si vuole ottenere la riqualificazione in bancarotta preferenziale è necessario provare in modo concreto l'esistenza di un diritto al compenso (delibera, statuto, rapporto contrattuale) e la congruità del prelevamento rispetto alla prestazione; l'assenza di tali elementi favorisce la qualificazione come distrazione fraudolenta.
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