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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18934/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'estensione della continuazione così calcolata e ha disposto il rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Brindisi, osservando che gli aumenti di pena in continuazione non possono superare, complessivamente, la pena derivante dal cumulo materiale (quella già applicata con la sentenza di applicazione della pena).

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Iacolare ha impugnato l'ordinanza del 29/07/2021 perché il Tribunale, estendendo il riconoscimento della continuazione anche ai reati per i quali era stata pronunciata la sentenza di applicazione di pena del Tribunale di Brindisi del 13/11/2014, ha applicato aumenti di pena in continuazione per tali reati complessivamente pari a mesi otto e giorni dieci, ossia superiori alla pena di mesi otto di reclusione prevista nella predetta sentenza di applicazione della pena.

Norme richiamate

  • art. 81, terzo comma, codice penale

    L'aumento di pena per la continuazione non può essere superiore a quello derivante dall'applicazione dei criteri del cumulo materiale; pertanto gli aumenti complessivi attribuiti in continuazione ai reati già sanzionati non possono eccedere la pena applicata con la sentenza di applicazione della pena.

Massime di principio

  • L'aumento per la continuazione va sempre confrontato con la pena che si otterrebbe mediante cumulo materiale: non può eccedervi.
  • Se per alcuni reati è già intervenuta una sentenza di applicazione della pena, il limite degli aumenti in continuazione è costituito dalla pena complessivamente inflitta in quella sentenza per quei reati.
  • Se il giudice dell'esecuzione attribuisce aumenti in continuazione superiori al limite previsto dall'art. 81 c.p., la decisione è suscettibile di annullamento e rinvio dalla Cassazione per nuovo calcolo.
  • Nel verificare la legittimità dell'aumento in continuazione occorre effettuare il confronto numerico preciso (mesi/giorni) tra la pena risultante dal cumulo materiale e l'aumento applicato; discrepanze anche di pochi giorni possono essere rilevanti.
  • In sede di nuovo esame il giudice deve ricalcolare la pena rispettando il limite del cumulo materiale e valutare separatamente eventuale scomputo della carcerazione già sofferta.

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