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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10193/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto integrato il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha dedotto l'inosservanza dell'art. 337 c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe ignorato le censure formulate in appello e avrebbe comunque erroneamente ravvisato il reato. Con il secondo motivo ha lamentato l'illogicità della motivazione, assumendo che la condotta accertata fosse soltanto passiva e quindi non idonea a integrare la resistenza. La Corte ha rilevato che entrambe le doglianze, pur formalmente rubricate come vizi di legittimità, tendevano in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato la motivazione della Corte di appello, ritenuta non illogica, secondo cui la condotta non era affatto meramente passiva ma consisteva nell'impiego di forza per opporsi agli agenti, con divincolamento, strattonamenti e spinte finalizzate a riprendere la fuga.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero inammissibili perché miravano soltanto a sollecitare una diversa lettura delle prove, estranea al giudizio di legittimità, e ha reputato logica e congrua la motivazione della sentenza impugnata sulla sussistenza della resistenza a pubblico ufficiale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma evocata dal ricorrente come parametro di legalità della contestazione; la Corte la richiama indirettamente nel verificare la sussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente riferite a vizi di motivazione o violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
  • La resistenza a pubblico ufficiale non richiede necessariamente una condotta aggressiva in senso stretto, potendo essere integrata anche da un uso di forza finalizzato a opporsi all'azione degli operanti, come divincolarsi, strattonare o spingere per guadagnare la fuga.
  • La motivazione della sentenza di merito è censurabile in cassazione solo se realmente illogica o apparente; non lo è quando descrive coerentemente la dinamica fattuale e spiega perché la condotta non sia meramente passiva.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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