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Ordinanza

Ordinanza n. 519/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti di revoca dei nulla-osta.

Giustizia amministrativa202600643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di revoca dei nulla-osta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha proposto ricorso per l'annullamento, previa sospensione cautelare, dei provvedimenti amministrativi di revoca dei nulla-osta. Nella fase cautelare il TAR ha rilevato d'ufficio o comunque considerato la possibile irricevibilità del ricorso, poiché notificato il 29 dicembre 2025 e depositato il 29 gennaio 2026, oltre il termine di trenta giorni richiamato dall'art. 45 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. La ragione decisiva è stata la presumibile irricevibilità del ricorso per tardivo deposito: tra la notificazione del 29 dicembre 2025 e il deposito del 29 gennaio 2026 sarebbe decorso un termine superiore ai trenta giorni previsto dall'art. 45 c.p.a. La decisione riguarda la sola fase cautelare e non definisce espressamente nel merito il giudizio di annullamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.a.

    Il ricorso deve essere depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione; il tardivo deposito determina l'irricevibilità del ricorso, impedendo l'accoglimento della domanda cautelare.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale e costituisce la base processuale per la decisione sulla richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la domanda di sospensione non può essere accolta quando il ricorso introduttivo appare irricevibile per tardivo deposito rispetto al termine previsto dall'art. 45 c.p.a.
  • Il deposito del ricorso oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione comporta la presumibile irricevibilità del ricorso e preclude la concessione della tutela cautelare.
  • La decisione di rigetto della domanda cautelare per probabile irricevibilità del ricorso non equivale, di per sé, alla definizione nel merito del giudizio di annullamento, se l'ordinanza si limita a decidere la fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardività

Testo integrale

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