Ordinanza n. 519/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti di revoca dei nulla-osta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di revoca dei nulla-osta
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha proposto ricorso per l'annullamento, previa sospensione cautelare, dei provvedimenti amministrativi di revoca dei nulla-osta. Nella fase cautelare il TAR ha rilevato d'ufficio o comunque considerato la possibile irricevibilità del ricorso, poiché notificato il 29 dicembre 2025 e depositato il 29 gennaio 2026, oltre il termine di trenta giorni richiamato dall'art. 45 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. La ragione decisiva è stata la presumibile irricevibilità del ricorso per tardivo deposito: tra la notificazione del 29 dicembre 2025 e il deposito del 29 gennaio 2026 sarebbe decorso un termine superiore ai trenta giorni previsto dall'art. 45 c.p.a. La decisione riguarda la sola fase cautelare e non definisce espressamente nel merito il giudizio di annullamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Il ricorso deve essere depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione; il tardivo deposito determina l'irricevibilità del ricorso, impedendo l'accoglimento della domanda cautelare.
Disciplina la domanda cautelare incidentale e costituisce la base processuale per la decisione sulla richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la domanda di sospensione non può essere accolta quando il ricorso introduttivo appare irricevibile per tardivo deposito rispetto al termine previsto dall'art. 45 c.p.a.
- Il deposito del ricorso oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione comporta la presumibile irricevibilità del ricorso e preclude la concessione della tutela cautelare.
- La decisione di rigetto della domanda cautelare per probabile irricevibilità del ricorso non equivale, di per sé, alla definizione nel merito del giudizio di annullamento, se l'ordinanza si limita a decidere la fase cautelare.
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