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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17956/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in sei motivi: contestazione della qualificazione e della motivazione in relazione all'art. 216 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta distrattiva), con deduzione che il ruolo di amministratore di fatto del Ruggiero fosse cessato prima delle difficoltà finanziarie; che la restituzione dei mezzi fosse finalizzata a soddisfare fornitori e non a danneggiare i creditori; che la ricostruzione probatoria non abbia considerato la relazione del curatore e l'istanza di fallimento promossa dallo stesso Ruggiero; censura sulla corretta applicazione dell'art. 217 e del comma 3 dell'art. 216; contestazione della determinazione delle pene accessorie, ritenute superiori alla pena principale, e richiesta di correzione di un errore materiale nella indicazione della durata della pena principale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le decisioni di merito costituiscano un unico impianto motivazionale ("doppia conforme") e che le risultanze probatorie (dichiarazioni del ricorrente e della Castaldi, verifiche del curatore fallimentare) confermino la sussistenza di condotte distrattive sui veicoli e automezzi. La qualificazione della fattispecie come bancarotta fraudolenta distrattiva è stata ritenuta corretta; la determinazione della pena (anni 1 e mesi 4 di reclusione) è confermata e l'annotazione errata nella motivazione è qualificata come mero refuso irrilevante. Anche la determinazione delle pene accessorie secondo l'art. 216, ultimo comma, è ritenuta motivata e inammissibile alla censura. Infine il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • legge fallimentare, art. 216

    Applicata per qualificare le operazioni come bancarotta fraudolenta distrattiva quando le condotte sono inconciliabili con lo scopo sociale e depauperano il patrimonio aziendale; la Corte ha ritenuto che le operazioni sui veicoli avessero tale natura

  • legge fallimentare, art. 217

    Richiamata dal ricorrente per diversa qualificazione; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura e ha confermato la qualificazione ai sensi dell'art. 216

  • legge fallimentare, art. 216, comma 3

    Richiamato dal ricorrente per la corretta qualificazione della condotta; la Cassazione non ha ritenuto fondata la diversa lettura prospettata

  • legge fallimentare, art. 216, ultimo comma

    Norma relativa alle pene accessorie in caso di bancarotta; la Corte di merito ha motivato la misura delle pene accessorie in base all'entità delle distrazioni, al dolo e al pericolo per i creditori, valutazione ritenuta corretta in sede di legittimità

  • codice di procedura penale, art. 606, lett. b) ed e)

    Richiamato come riferimento per i vizi di motivazione denunciati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che i motivi costituissero mera ricostruzione alternativa non convincente rispetto alle risultanze di merito

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Richiamato per i limiti della elencazione dei motivi di ricorso; la Cassazione rileva che il ricorso è stato proposto nei limiti previsti

  • codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La "doppia conforme" (sentenza di primo grado e di appello che si confermano) forma un unico impianto motivazionale difficilmente sindacabile in Cassazione se l'impugnazione propone una ricostruzione alternativa delle prove.
  • Per distinguere bancarotta semplice da bancarotta fraudolenta distrattiva occorre verificare se le operazioni siano riconducibili a un errore di gestione razionale oppure a operazioni inconciliabili con lo scopo sociale e dirette alla sottrazione di beni societari; la seconda ipotesi configura il reato più grave ex art. 216.
  • Le dichiarazioni del curatore fallimentare e gli accertamenti sulla destinazione dei beni hanno elevato valore probatorio; la loro coerenza con le dichiarazioni delle parti rafforza la valutazione della Corte.
  • La mera invocazione di provvedimenti (es. decreti di archiviazione) non allegati agli atti non è idonea a fondare censure in Cassazione: i documenti rilevanti devono essere prodotti o indicati in modo che il motivo sia autosufficiente.
  • Errori materiali o refusi nella parte narrativa della sentenza non sempre richiedono correzione se il dispositivo e il contenuto decisorio sono chiari e coerenti con la motivazione sostanziale.
  • La quantificazione delle pene accessorie in materia fallimentare viene valutata in relazione all'entità delle distrazioni, all'intensità del dolo e al danno o pericolo per i creditori; tale valutazione è rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per vizio motivazionale concreto.

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