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Ordinanza

Ordinanza n. 1938/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la revocazione previa sospensione dell’esecutività, della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. IV n. 2690/2026

Giustizia amministrativa202603231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelarealtro

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2690/2026, oggetto di ricorso per revocazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto ricorso per revocazione, previa sospensione dell'esecutività, della sentenza con cui il Consiglio di Stato aveva respinto il suo appello principale e accolto l'appello incidentale del Comune di Taranto. A sostegno della domanda cautelare ha dedotto che la sentenza revocanda avrebbe omesso di considerare e valutare tutti gli atti del procedimento amministrativo menzionati nella narrativa e allegati al fascicolo di parte. Quanto al periculum in mora, ha rappresentato che il Comune avesse già azionato il credito derivante dalla condanna alle spese, minacciando l'avvio dell'azione esecutiva. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso per assenza dei presupposti della revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., nonché l'insussistenza di esigenze cautelari.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di sospensione cautelare della sentenza revocanda per mancanza del periculum in mora, inteso come rischio attuale di un pregiudizio grave e irreparabile. La condanna al pagamento delle spese di lite costituisce adempimento di un'obbligazione pecuniaria, normalmente integralmente risarcibile e quindi, di regola, inidonea a integrare un danno irreparabile. La società non ha allegato elementi volti a dimostrare l'eccessiva onerosità della somma rispetto alla propria situazione economico-finanziaria. Accertata l'assenza del periculum, il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare il fumus boni iuris e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La disposizione è richiamata con riferimento ai presupposti della revocazione per errore di fatto, la cui sussistenza non è stata esaminata nel merito cautelare per la mancanza del periculum in mora.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dell'esecutività di una sentenza richiede la dimostrazione di un rischio attuale di pregiudizio grave e irreparabile per la parte istante.
  • La mera condanna al pagamento delle spese di lite, trattandosi di obbligazione pecuniaria normalmente integralmente ristorabile, non integra di regola il periculum in mora necessario per ottenere la sospensione cautelare.
  • Per dimostrare l'irreparabilità del pregiudizio derivante dall'esecuzione di un'obbligazione pecuniaria, la parte deve allegare elementi concreti circa l'eccessiva onerosità della somma in rapporto alla propria situazione economico-finanziaria.
  • Quando manca il periculum in mora, il giudice può ritenere superfluo l'esame del fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareRevocazione e opposizione di terzoSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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