Cassazione Civile, Ordinanza n. 29794/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società finanziaria)
La controversia
I soggetti ricorrenti avevano impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Venezia, proponendo tre motivi, ma il testo dell'ordinanza non riporta il contenuto sostanziale dei motivi di ricorso né la materia sostanziale della controversia definita nel merito nei gradi di merito. Nel corso del procedimento di legittimità, dopo la comunicazione di una proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., i ricorrenti hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso e agli atti del procedimento, con richiesta di compensazione integrale delle spese; la controricorrente ha aderito alla rinuncia.
La decisione
La Corte ha ritenuto rituale e ammissibile la rinuncia al ricorso, nonostante fosse intervenuta dopo la proposta di definizione anticipata del consigliere delegato, e ha dichiarato l'estinzione integrale del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza pronunciare sulle spese perché le parti costituite ne avevano concordato la compensazione integrale. Ha inoltre escluso l'applicabilità delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022
La rinuncia al ricorso, intervenuta dopo la proposta di definizione anticipata, resta comunque possibile e rituale; la sequenza ex art. 380-bis non impedisce l'efficacia della rinuncia secondo le regole ordinarie.
La dichiarazione di rinuncia al ricorso e agli atti del procedimento, con adesione della controparte costituita, integra il presupposto per l'estinzione del giudizio di legittimità.
La rinuncia rituale e l'adesione della controparte determinano l'estinzione del giudizio di cassazione senza necessità di una pronuncia sul merito.
In presenza di rinuncia ritenuta legittima, non si applicano le conseguenze sanzionatorie previste per l'abuso del processo o per la responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
La legittima rinuncia al ricorso rende inapplicabile l'ulteriore contributo unificato previsto per talune ipotesi di definizione sfavorevole dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se formalmente rituale e accettata dalla parte costituita, produce l'estinzione del giudizio di legittimità anche quando intervenga dopo la comunicazione di una proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c.
- La sequenza procedimentale della proposta di definizione anticipata non preclude la possibilità di una valida rinuncia al ricorso, che resta disciplinata dalle regole generali degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- Quando la rinuncia è legittima e condivisa dalle parti costituite, non trovano applicazione né le sanzioni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. né l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia con accordo delle parti sulle spese, la Corte può dare atto della compensazione integrale senza statuire ulteriormente sulle spese processuali.
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