Cassazione Civile, Sentenza n. 15511/2020 del 21/07/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento relativo al 2006 e gli avvisi emessi per gli anni 2003-2006. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza depositata il 6 aprile 2012, aveva respinto l’appello principale dell’Agenzia e accolto parzialmente quello incidentale della società, annullando l’avviso relativo al 2006 limitatamente ai rilievi nn. 2 e 3; per il resto aveva confermato la decisione di primo grado, che aveva preso atto della rinuncia dell’Ufficio al rilievo IVA, ritenuto corretti i rilievi relativi alle imposte dirette e annullato le sanzioni. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato in undici motivi; la società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale. Il testo non espone il contenuto dei singoli motivi. Nel corso del giudizio l’Agenzia ha chiesto dichiararsi l’estinzione per cessazione della materia del contendere, rappresentando che la società aveva accettato la rideterminazione delle sanzioni per gli anni 2003-2005, prestato acquiescenza al provvedimento di autotutela parziale relativo al 2006 e versato tutte le somme dovute.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, sulla base dell’istanza dell’Agenzia e della documentazione attestante la definizione della lite. Ne ha disposto la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Ha posto le spese dell’intero giudizio a carico delle parti che le avevano anticipate, ai sensi dell’art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992. Non ha esaminato nel merito i motivi del ricorso principale né quelli del ricorso incidentale.
Norme richiamate
art. 46, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Sulla base del contenuto dell’istanza dell’Agenzia delle Entrate e della documentazione alla stessa allegata, attestante l’avvenuta definizione della lite, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 1, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso, con conseguente cassazione senza rinvio della pronuncia impugnata.
La definizione documentata della lite sul rapporto tributario controverso determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, con cassazione senza rinvio della pronuncia impugnata.
art. 46, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le spese dell’intero giudizio sono poste a carico delle parti che le hanno anticipate, come disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.
In caso di estinzione per cessazione della materia del contendere, le spese dell’intero giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Massime di principio
- Quando l’istanza e la documentazione prodotta attestano che la lite sul rapporto tributario è stata definita, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione sopravvenuta della materia del contendere, con cassazione senza rinvio della pronuncia impugnata.
- In caso di estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, le spese dell’intero giudizio sono poste a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.
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