Cassazione Penale, Sentenza n. 29800/2022 del 26/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna il rigetto della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione in executivis tra due sentenze esecutive per truffe commesse tramite pubblicazione di falsi annunci di vendita su Internet. Deduce violazione dell'art. 81, comma 2, c.p. e vizio di motivazione: il G.i.p. avrebbe errato ritenendo che, per truffe on line tutte in incertam personam, fosse necessario che l'agente avesse individuato preventivamente l'identità delle vittime e che la diversità formale del messaggio ingannatorio escluderebbe l'unità del disegno criminoso; inoltre sottolinea la breve distanza temporale (tre mesi) tra i reati come indice di continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo - Ufficio G.i.p. (in diversa persona fisica). La Corte ha censurato il G.i.p. per avere valorizzato come indicatore decisivo e in realtà falso la preventiva individuazione delle persone offese, osservando che nelle truffe commesse via Internet (incertam personam) tale requisito non può automaticamente escludere la riconoscibilità di un progetto criminoso unitario. La Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali per il riconoscimento della continuazione (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità, programmazione delle successive azioni già nelle linee essenziali al momento del primo reato) e precisato che l'uso reiterato di una piattaforma telematica non è di per sé sufficiente a integrare il requisito della predeterminazione unitaria.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, codice penale
La norma sulla continuazione è richiamata come criterio per unificare più reati in un unico disegno criminoso; la Corte richiama la necessità di verificare concreti indicatori fattuali (omogeneità, contiguità temporale, modalità, sistematicità, programmazione) per riconoscere la continuazione anche in sede di esecuzione
Sentenza Corte cost. n. 183 del 2013
Richiamata in relazione alla necessità che il nuovo giudizio sia svolto da diversa persona fisica nell'ufficio del G.i.p., come disposto dalla giurisprudenza costituzionale
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 - Gargiulo; Sez. 2, n. 287 del 23/09/2021 - Carretta)
La Corte richiama precedenti secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede una valutazione complessiva di indicatori concreti; l'uso ripetuto di Internet come mezzo non è di per sé prova della predeterminazione unitaria, poiché la rete è piattaforma neutra e lo sfruttamento ripetuto della stessa può indicare solo specializzazione tecnica e reiterazione, non automaticamente un unico disegno criminoso
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione (anche in sede di esecuzione) non basta la somiglianza superficiale tra reati: è necessaria la verifica di più indicatori concreti quali omogeneità del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, analogia delle modalità operative, sistematicità e la prova che i successivi reati fossero già programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo.
- Nelle truffe via Internet contratte in incertam personam non può assumersi come requisito necessario la preventiva individuazione delle vittime: la mancata conoscenza delle vittime prima dell'azione non esclude di per sé la possibilità di un disegno criminoso unitario.
- L'utilizzo ripetuto della stessa piattaforma telematica non costituisce di per sé prova di unitaria predeterminazione criminale: va valutato congiuntamente ad altri elementi (modalità comuni, messaggi ingannatori sistematici, programmazione temporale, ecc.).
- La breve distanza temporale tra reati è un elemento favorevole al riconoscimento della continuazione ma non risolutivo da solo; occorre integrarlo con gli altri indicatori fattuali.
- In caso di valutazione contestata del giudice dell'esecuzione, la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame da diverso magistrato dell'ufficio G.i.p., conformemente alle regole di legge e alla giurisprudenza costituzionale
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