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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30560/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la conferma di responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva, bancarotta preferenziale e bancarotta fraudolenta documentale. Primo motivo: nullità del dispositivo della sentenza di primo grado perché il dispositivo indicava la pena come "uno e mesi quattro di reclusione" (mancanza della parola "anni") e non esplicitava la volontà del giudice circa il riconoscimento delle attenuanti generiche e la riduzione di pena per il rito. Secondo motivo: la Corte d'appello avrebbe omesso di confutare le censure di merito formulate in appello, in particolare la mancata sussistenza del dolo a causa di tentativi di salvataggio della società e di due ricorsi al concordato preventivo; deduce inoltre l'insussistenza della bancarotta documentale alla luce delle dichiarazioni del curatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la mancanza della parola "anni" nel dispositivo sia un errore materiale non idoneo a determinare la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 546 cod. proc. pen., non essendo venuto meno il comando giurisdizionale relativo alla misura della pena; eventuali discrepanze tra motivazione e dispositivo possono costituire tema di impugnazione ma non giustificano automaticamente la regressione al primo giudice. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per mancata specificità e per assenza di correlazione fra le censure proposte e le ragioni esplicitate dalla Corte territoriale, che aveva adeguatamente motivato la valutazione del dolo e la compatibilità delle prove (anche in relazione alla gravità della crisi già nel 2010-2011 e alle carenze delle scritture contabili). Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la bancarotta preferenziale richiede dolo specifico volto a favorire un creditore, e che l'eccezione della volontà di salvare l'impresa è rilevante solo se il tentativo di evitare il fallimento appare "più che ragionevolmente perseguibile". Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al rimborso delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti entro i quali il ricorso per cassazione può essere proposto; i motivi devono rientrare nei limiti previsti e risultare specifici

  • art. 546, ultimo comma, cod. proc. pen.

    La nullità della sentenza è prevista quando manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo; tuttavia un errore materiale (es. omissione della parola "anni") non implica automaticamente la nullità se il comando giurisdizionale è comunque individuabile

  • art. 604 cod. proc. pen.

    Definisce le ipotesi tassative di annullamento con rinvio da parte della Corte d'appello: la discrepanza tra motivazione e dispositivo non rientra tra tali ipotesi che impongono la regressione

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del gravame per carenza di specificità quando il ricorso non espone in modo correlato le ragioni di fatto e di diritto rispetto alla decisione impugnata

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte (misure procedurali relative al contesto emergenziale)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte, in caso di inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Un errore materiale nel dispositivo della sentenza (es. omissione della parola "anni") non comporta automaticamente la nullità se la volontà giudiziale è comunque desumibile dalla motivazione; il giudice d'appello può indicare la misura della pena nel proprio dispositivo.
  • La mancata indicazione nel dispositivo del riconoscimento delle attenuanti o della riduzione per il rito può costituire motivo di impugnazione, ma non determina di per sé la nullità: rileva l'eventuale contrasto tra motivazione e dispositivo.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e devono mettere in relazione le censure con le ragioni effettivamente adottate dal giudice impugnato; la genericità o la mancata confutazione puntuale delle argomentazioni del giudice di merito determina l'inammissibilità.
  • In tema di bancarotta preferenziale è richiesto il dolo specifico di favorire un creditore (anche nella forma del dolo eventuale rispetto al danno per gli altri); pagamenti finalizzati esclusivamente o prevalentemente a salvare l'impresa sono esenti da tale dolo solo se il risultato (evitare il fallimento) appariva più che ragionevolmente perseguibile.
  • Le dichiarazioni del curatore e le anomalie delle scritture contabili possono contrastare la tesi difensiva di assenza di dolo: la prova della legittima finalità di salvataggio richiede concretezza e razionale perseguibilità dell'obiettivo.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve considerare il rischio di condanna alle spese e di pagamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto.

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