Cassazione Civile, Ordinanza n. 08979/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel giudizio di legittimità relativo a una controversia tributaria sull'utilizzo di fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti e sul conseguente recupero di componenti negativi di reddito ritenuti indebitamente detratti, la Corte aveva rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e condannato l'Ufficio alle spese, ma nel dispositivo dell'ordinanza non aveva inserito, per mero errore materiale, la richiesta distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il quale si era dichiarato antistatario. Il difensore ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale chiedendo l'integrazione del dispositivo; l'Ufficio è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale. Ha rilevato che nel controricorso era stata formulata espressa richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario e che la mancata pronuncia sul punto derivava da un mero errore materiale. Ha quindi disposto l'integrazione del dispositivo dell'ordinanza precedente, aggiungendo dopo le parole "accessori come per legge" la formula "con distrazione a favore del difensore antistatario avv. Francesco Leto". Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
il procedimento di correzione dell'errore materiale è il rimedio esperibile per l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese
congiuntamente all'art. 287 c.p.c. disciplina la correzione dell'errore materiale, utilizzabile anche per integrare il dispositivo omesso
la disciplina sulla distrazione delle spese è coerente con il ricorso al procedimento di correzione quando sia stata soddisfatta la condizione prevista dalla norma
il procedimento di correzione dell'errore materiale è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, quando la richiesta risulti ritualmente formulata e il mancato inserimento nel dispositivo sia frutto di mero errore materiale, non va fatta valere con i mezzi ordinari di impugnazione, ma con il procedimento di correzione dell'errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c.
- La richiesta di distrazione delle spese non ha autonoma consistenza di domanda indipendente tale da imporre, di regola, l'uso dell'impugnazione ordinaria contro il provvedimento che l'abbia omessa.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale è compatibile con l'art. 93 c.p.c. e tutela in modo più rapido il diritto del difensore antistatario a ottenere un titolo esecutivo per il recupero delle spese.
- Il ricorso per correzione dell'omessa distrazione delle spese nel giudizio di cassazione è esperibile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
- Quando il difensore agisce per la correzione dell'omessa distrazione delle spese sulla base della procura già rilasciata nel giudizio definito dal provvedimento da correggere, non occorre distinguere una sua azione 'in proprio' da quella svolta in rappresentanza della parte ai fini della notificazione del ricorso di correzione.
Come è indicizzato
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