Cassazione Penale, Sentenza n. 26147/2026 del 13/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello che, pur rideterminando il trattamento sanzionatorio e concedendo la sospensione condizionale della pena detentiva, aveva omesso di estendere il beneficio anche alla pena pecuniaria. Il ricorso deduce violazione di legge penale in relazione all'art. 163, comma 3, c.p., sostenendo che, trattandosi di soggetto che al momento del fatto non aveva ancora compiuto vent'anni, il giudice avrebbe dovuto applicare la disciplina di favore prevista per i soggetti tra i sedici e i ventuno anni, con conseguente possibilità di concedere la sospensione condizionale anche alla pena pecuniaria congiunta alla pena detentiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui non aveva esteso la sospensione condizionale alla pena pecuniaria, disponendo che il beneficio operi anche con riguardo a tale pena. Restano fermi i delitti già accertati nei precedenti gradi di giudizio, ossia tentato furto in abitazione e violenza a pubblico ufficiale, ma viene corretto il solo trattamento sanzionatorio nel senso richiesto dal ricorrente.
Norme richiamate
Il comma 1 consente, nei limiti previsti, la sospensione condizionale della sola pena detentiva anche in presenza di pena pecuniaria congiunta; il comma 3 introduce una deroga in favore del reo di età compresa tra sedici e ventuno anni al momento del fatto, elevando il limite di pena e consentendo l'estensione del beneficio anche alla pena pecuniaria congiunta.
È richiamato ai fini del ragguaglio della pena pecuniaria alla pena detentiva per verificare il superamento del limite di pena complessivamente irrogata.
Massime di principio
- Quando ricorrono i presupposti di cui all'art. 163, comma 3, c.p., il giudice deve applicare la disciplina di favore per i soggetti di età compresa tra sedici e ventuno anni al momento del fatto, potendo concedere la sospensione condizionale anche con riferimento alla pena pecuniaria congiunta alla pena detentiva.
- L'omessa estensione della sospensione condizionale alla pena pecuniaria, in presenza dei presupposti normativi che la consentono, integra violazione di legge emendabile in sede di legittimità mediante annullamento senza rinvio limitato al trattamento sanzionatorio.
- Ai fini della sospensione condizionale, il limite di pena va verificato anche mediante il ragguaglio della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 c.p.; tuttavia, per i soggetti rientranti nella deroga dell'art. 163, comma 3, c.p., il beneficio può riguardare la pena pecuniaria congiunta nei limiti stabiliti dalla norma.
Come è indicizzato
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