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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11144/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva revocato l'ordinanza di rigetto del reclamo della persona offesa e aveva annullato il decreto di archiviazione del GIP. Essi deducono violazione dell'art. 410-bis c.p.p. e nullita per abnormità, sostenendo che l'ordinanza di rigetto del reclamo non sarebbe impugnabile perché regolarmente adottata con contraddittorio (tempestiva notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale) e che il Tribunale non aveva potere per revocarla.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ricostruito gli atti: richiesta di archiviazione del PM (10/06/2021), opposizione della persona offesa (02/07/2021), decreto di archiviazione del GIP senza fissazione dell'udienza camerale (29/07/2021), reclamo del difensore della persona offesa (25/02/2022) e rigetto del reclamo da parte del Tribunale (29/07/2022) per sopraggiunta tardività dell'opposizione. Successivamente la persona offesa chiese la revoca dell'ordinanza di rigetto e il Tribunale, ritenendo che il termine previsto dall'art. 408, comma 3, c.p.p. sia di natura ordinatoria e che il GIP fosse comunque obbligato a valutare l'ammissibilità dell'opposizione, revocò l'ordinanza di rigetto e annullò il decreto di archiviazione. La Cassazione ha ritenuto legittima tale valutazione: l'omessa pronuncia del GIP sull'ammissibilità dell'opposizione e la mancanza di udienza camerale hanno violato il diritto al contraddittorio della persona offesa e l'art. 410-bis, comma 1, c.p.p.; l'ordinanza del Tribunale non è abnorme né emessa in carenza di potere ed il suo annullamento del decreto di archiviazione è esercizio del potere-dovere di controllo. Perciò i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 410-bis c.p.p.

    La Corte interpreta l'art. 410-bis nel senso che il provvedimento con cui il giudice decide sul reclamo della persona offesa e' impugnabile quando una parte non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente, cioe' quando vi sia violazione del diritto al contraddittorio. L'omessa pronuncia del GIP sull'ammissibilita' dell'opposizione, con conseguente mancata udienza camerale, integra violazione dell'art. 410-bis, comma 1.

  • art. 408, comma 3 c.p.p.

    Il termine di venti giorni per proporre opposizione e' considerato dalla Corte di natura ordinatoria (non perentoria): la sua violazione non esonera il GIP dall'obbligo di esaminare comunque l'ammissibilita' dell'opposizione.

  • art. 410, comma 3 c.p.p.

    L'udienza camerale prevista dall'art. 410 comma 3 e la pronuncia sull'ammissibilita' dell'opposizione sono strumenti per garantire il contraddittorio della persona offesa; la loro omissione, se non compensata da effettiva partecipazione, puo' incidere sulla legittimita' dell'archiviazione.

  • art. 111 Cost.

    Viene richiamato in riferimento al principio della ragionevole durata del processo nell'analisi del concetto di abnormita' processuale (profilo funzionale).

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la condanna alle spese e per il pagamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilita' del ricorso.

Massime di principio

  • Se la persona offesa presenta opposizione alla richiesta di archiviazione, il GIP e' comunque tenuto a pronunciarsi sull'ammissibilita' dell'opposizione anche se il termine per proporla e' stato superato, poiche' il termine e' ordinatorio.
  • L'omissione della pronuncia sull'ammissibilita' dell'opposizione e la mancata fissazione dell'udienza camerale possono integrare violazione del diritto al contraddittorio e rendere nullo il decreto di archiviazione adottato successivamente.
  • Il provvedimento del Tribunale che revoca un precedente rigetto del reclamo e annulla un decreto di archiviazione emesso in violazione delle garanzie procedurali non e' automaticamente 'abnorme'; costituisce esercizio del potere-dovere di tutela del contraddittorio.
  • Gli atti pronunciati ex art. 410-bis c.p.p. sono impugnabili quando e nella misura in cui sia dimostrabile che una parte non e' stata messa in condizione di partecipare effettivamente al procedimento di controllo.
  • In situazioni analoghe, il difensore della parte offesa dovrebbe tempestivamente pretendere che il GIP valuti l'ammissibilita' dell'opposizione; il difensore degli indagati che impugna per abnormita' deve dimostrare anomalie strutturali o funzionali radicali, altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilita' e sanzioni.

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