Cassazione Penale, Sentenza n. 21439/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricusazione del Giudice dell'udienza preliminare per due ragioni principali: 1) violazione del contraddittorio e irregolarità procedurale, sostenendo che la Corte d'appello abbia deciso inaudita altera parte e abbia usato in modo contrastante i termini "rigetto" e "inammissibilità" nella motivazione dell'ordinanza; 2) pregiudizio del giudice per avere quest'ultimo, in un'ordinanza custodiale del 23/01/2019 in altro procedimento (in cui il ricorrente era indagato per concorso esterno in associazione di stampo camorristico), espresso valutazioni sulla gravità indiziaria e richiamato elementi probatori relativi ad ipotesi di reato (turbativa d'asta, abuso d'ufficio, corruzione) che sarebbero poi confluiti anche nel presente procedimento, mostrando dunque un convincimento pregiudiziale sul merito
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo ha ritenuto che dalla motivazione dell'ordinanza impugnata emergesse un giudizio di manifesta infondatezza (ictu oculi) delle ragioni di ricusazione, sicché non era necessario ricorrere alla procedura partecipata o a un'udienza. Sul secondo motivo ha stabilito che le valutazioni espresse dal giudice in un procedimento diverso, concernente fatti storicamente distinti, non costituiscono di per sé un'anticipazione di convincimento tale da integrare i presupposti della ricusazione ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen.; la stessa fonte di prova può avere diversa rilevanza in procedimenti distinti e il richiamo a tasselli indiziari per valutare la gravità non equivale a una valutazione sul merito delle singole fattispecie. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la ricusazione richiede elementi concreti di incompatibilità connessi all'identità del fatto o a una manifesta anticipazione di convincimento sul merito; valutazioni svolte in procedimenti distinti su fatti storicamente diversi non costituiscono automaticamente causa di ricusazione
Applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali dopo il rigetto del ricorso
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 3, n. 6211/2014; Sez. 5, n. 21146/2019; Sez. 6, n. 14/2013)
Richiamati principi secondo cui, se l'istanza di ricusazione risulta manifestamente infondata, il provvedimento può essere adottato de plano senza procedura partecipata; inoltre, valutazioni su prove comuni in procedimenti diversi non implicano automaticamente pregiudizio o incompatibilità
Massime di principio
- Se dalla motivazione emerge ictu oculi la manifesta infondatezza della ricusazione, il giudice può decidere de plano senza procedura partecipata e senza violare il contraddittorio
- La differenza terminologica fra "rigetto" e "inammissibilità" nel dispositivo non rileva se la motivazione dimostra che l'istanza era manifestamente infondata
- Valutazioni espresse dal medesimo giudice in altri procedimenti su fatti storicamente diversi non costituiscono automaticamente motivo di ricusazione; serve l'identità del fatto o una manifesta anticipazione del convincimento sul merito
- La stessa fonte di prova può essere valutata in modo diverso in procedimenti distinti: il richiamo a elementi indiziari in altro processo non vincola il giudice e non equivale a una decisione sul merito delle fattispecie dell'altro procedimento
- Chi propone una ricusazione infondata può essere condannato alle spese processuali
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