Sentenza n. 5951/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza - n. 4485/2024, depositata e resa pubblica il 16.04.2024, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 40791/2023, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza n. 4485/2024, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito complessivo di 1.000 euro sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, nonostante il passaggio in giudicato e la rituale notifica, della sentenza del Tribunale di Roma n. 4485/2024, con la quale era stato riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.000 euro. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza contestare l'inadempimento né allegare l'avvenuto adempimento o fornire giustificazioni dell'inerzia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando la rituale notificazione e la definitività del titolo giudiziale, nonché la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997 e modificato dal d.l. n. 269/2003, senza che l'Amministrazione avesse adempiuto o giustificato la propria inerzia. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, o dalla comunicazione amministrativa se anteriore, assicurando l'accredito e il pagamento delle somme riconosciute. Ha nominato sin d'ora, per l'ipotesi di inutile decorso del termine, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per l'esecuzione sostitutiva entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta del ricorrente e verifica dell'eventuale adempimento sopravvenuto. Ha invece respinto, allo stato, la domanda di astreinte, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, salva una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero.
Norme richiamate
Fondamento dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato.
Individua la competenza territoriale del giudice dell'ottemperanza.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, compresi l'ordine di esecuzione, la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di imporre una somma di denaro per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta allo stato, per difetto dei presupposti attuali.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso consente di azionare l'ottemperanza in presenza di mancato adempimento.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Richiamato quale fondamento del controllo giudiziale sulla corretta attuazione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza mira a fare conseguire al ricorrente vittorioso l'utilità concreta riconosciuta dal giudicato e consente al giudice amministrativo di verificare se l'amministrazione abbia dato puntuale esecuzione alla pronuncia.
- L'amministrazione è tenuta a conformarsi al giudicato senza poter opporre ragioni di opportunità, ordine pubblico, difficoltà pratiche o difficoltà economico-finanziarie; non dispone di discrezionalità sull'an e sul quando dell'adempimento, ma soltanto, entro i limiti del giudicato, sulle modalità concrete di esecuzione.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche, la mancata prova dell'adempimento e l'assenza di giustificazioni dell'inerzia integrano inottemperanza e legittimano l'ordine giudiziale di esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta del ricorrente, in caso di inutile decorso del termine.
- La penalità di mora può essere disposta soltanto quando ne ricorrano attualmente i presupposti; in mancanza, la relativa domanda può essere respinta allo stato, salva una nuova richiesta in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato.
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