Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3308/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso contro la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale. La ricorrente deduce errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilita', lamentando in particolare l'insussistenza di un concorso consapevole nel reato contestato e la mancata adeguata motivazione su tale punto.

La decisione

La Corte di Cassazione rileva che la Corte d'appello non ha affrontato compiutamente la questione della consapevolezza delle finalita' depauperative dell'amministratore di fatto. Tuttavia constata che il reato, commesso il 10/03/2011, si e' estinto per prescrizione il 26/05/2024 (termine massimo indicato di 12 anni e 6 mesi, con dilatazioni per le sospensioni derivanti dai rinvii alle udienze del 14/03/2018, del 13/06/2018 e del 26/09/2018). Pur ritenendo che il vizio di motivazione avrebbe potuto comportare annullamento con rinvio, il decorso della prescrizione inibisce il rinvio; conseguentemente la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il reato e' estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art.129, comma 2 e' ammessa solo quando dagli atti emergono circostanze che escludono in modo assolutamente non contestabile l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato o la sua rilevanza penale; si tratta di una constatazione che non richiede ulteriori accertamenti

  • Sez. U. n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Principio consolidato secondo cui, in presenza di causa di estinzione del reato, il rinvio diventa ininfluente e il giudice di legittimita' puo' annullare senza rinvio quando la causa estintiva e' sopravvenuta; conferma la limitazione dell'ambito applicativo dell'art.129, comma 2

Massime di principio

  • Se la corte d'appello omette di affrontare compiutamente questioni decisive sulla responsabilita' dell'imputato, il vizio di motivazione puo' giustificare l'annullamento con rinvio, salvo che nel frattempo sia sopravvenuta una causa di estinzione del reato
  • Quando il reato e' estinto per prescrizione successivamente alla sentenza di appello, la Cassazione puo' annullare senza rinvio perche' il giudice del rinvio sarebbe comunque tenuto a dichiarare l'estinzione
  • L'assoluzione ex art.129, comma 2 c.p.p. e' possibile solo se l'inesistenza del fatto o l'assenza di rilevanza penale risultano in modo incontrovertibile dagli atti; in tutti gli altri casi e' necessario il rinvio per ulteriori accertamenti
  • Il computo della prescrizione tiene conto delle sospensioni dovute a rinvii e astensioni: tali interruzioni possono dilatare i termini e incidere sulla possibilita' di estinzione del reato
  • In fase difensiva e di impugnazione occorre prestare attenzione ai rinvii chiesti o subiti, poiche' possono influire significativamente sul decorso della prescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.