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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31801/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva confermato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza con cui era stato concesso a Pappalardo, detenuto per reato ostativo, il permesso di uscire per partecipare a una rappresentazione teatrale. Il ricorso sostiene che il Tribunale ha erroneamente esteso l'ambito applicativo dell'art. 30 dell'Ordinamento penitenziario a una fattispecie non prevista dalla norma, utilizzando il permesso di necessità per finalità trattamentali (integrazione e risocializzazione attraverso un'iniziativa culturale) invece che per eventi familiari di particolare gravità o per il caso di imminente pericolo di vita di un familiare/convivente. Il motivo principale è la violazione del testo e della giurisprudenza consolidata sull'art. 30 e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata e, di conseguenza, il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva autorizzato l'uscita. La Corte ha interpretato l'art. 30 come riservato a ipotesi riguardanti l'imminente pericolo di vita di un familiare/convivente o, eccezionalmente, a eventi familiari di particolare gravità che soddisfino tre requisiti: eccezionalità della concessione, particolare gravità dell'evento e correlazione dell'evento con la vita familiare del detenuto, valutati rispetto alla loro capacità di incidere significativamente nella vicenda umana del recluso. La partecipazione a una iniziativa culturale priva di un riferimento a un evento familiare di particolare gravità esce dal perimetro dell'art. 30; la Corte ha peraltro osservato che finalità trattamentali o di reinserimento possono essere perseguite con altri strumenti dell'ordinamento (es. art. 30-ter) ove ne ricorrano i presupposti.

Norme richiamate

  • art. 30 Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Il primo comma disciplina il permesso per il caso d'imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente; il secondo comma consente analoghi permessi, eccezionalmente, per eventi familiari di particolare gravita'.

    La norma si applica esclusivamente a eventi inerenti alla sfera familiare: devono sussistere i requisiti dell'eccezionalità, della particolare gravita' e della correlazione con la vita familiare; l'evento va valutato nella sua capacità di incidere significativamente nella vicenda umana del detenuto.

  • art. 30-ter Ordinamento penitenziario

    Citato come possibile strumento alternativo per perseguire finalità di risocializzazione o attività trattamentali quando ne ricorrano i presupposti; non sostituisce i requisiti dell'art. 30.

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Quadro normativo di riferimento; la Corte interpreta le disposizioni citate in coerenza con la finalità rieducativa e i limiti espressi dalla norma circa i permessi per necessità.

Massime di principio

  • L'art. 30 Ord. pen. va applicato solo per eventi riconducibili alla sfera familiare: o per l'imminente pericolo di vita di un familiare/convivente o, eccezionalmente, per eventi familiari di particolare gravità.
  • Per concedere il permesso di cui all'art. 30 devono essere verificati tre requisiti: eccezionalità della concessione, particolare gravita' dell'evento e correlazione dell'evento con la vita familiare del detenuto; occorre dimostrare come l'evento incida significativamente nella vicenda umana del detenuto.
  • La partecipazione a iniziative culturali o ad attività trattamentali non familiari non rientra nell'ambito dell'art. 30 e non può essere giustificata con il solo richiamo alla necessità di reinserimento sociale; per tali finalità vanno utilizzati gli strumenti specifici previsti dall'ordinamento (es. art. 30-ter) se ne sussistono i presupposti.
  • La semplice presenza di cautele di sicurezza (es. accompagnamento dalla polizia penitenziaria) non supplisce alla mancata sussistenza del requisito familiare richiesto dall'art. 30.
  • Nei provvedimenti che concedono permessi ex art. 30 è necessaria una motivazione puntuale che colleghi l'evento al nucleo familiare del detenuto e documenti l'eccezionalità e la particolare gravita' dell'evento; l'assenza di tale motivazione ne determina l'illegittimità e possibilità di annullamento.

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