Sentenza del 24/07/2018 n. 3162 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Annullamento parziale, in via di autotutela. - atto non impugnabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'annullamento parziale o il provvedimento riduttivo adottato in autotutela è stato ritenuto non impugnabile autonomamente, perché non modifica in senso peggiorativo la posizione del contribuente rispetto all'atto originario ormai definitivo. Resta invece ammissibile l'impugnazione autonoma di un nuovo atto che ampli la pretesa tributaria iniziale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda l'impugnabilità di un provvedimento con cui l'Amministrazione, in via di autotutela, ha annullato parzialmente o comunque ridotto una pretesa tributaria già contenuta in atti divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione. Il principio esaminato stabilisce che tale provvedimento non introduce una nuova lesione per il contribuente, ma riduce una pretesa già consolidata; pertanto non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili previsti dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. Diversamente, un nuovo atto che ampli la pretesa originaria può essere autonomamente impugnato.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
atti impugnabili e oggetto del ricorso
La norma delimita gli atti tributari autonomamente impugnabili. Un provvedimento di autotutela meramente riduttivo rispetto a una pretesa già definitiva non costituisce un nuovo atto lesivo autonomamente impugnabile; lo diventa, invece, se amplia la pretesa originaria.
Massime di principio
- Un atto di autotutela che riduce o annulla parzialmente una pretesa tributaria già definitiva, di regola, non può essere impugnato autonomamente perché è favorevole o comunque non peggiorativo per il contribuente.
- La mancata impugnazione tempestiva dell'atto tributario originario rende consolidata la pretesa nei limiti in cui essa non sia stata successivamente ridotta dall'Amministrazione.
- Per stabilire se un nuovo atto sia impugnabile occorre verificare se introduca una lesione nuova e autonoma: la riduzione della pretesa normalmente non la introduce, mentre il suo ampliamento sì.
- L'autotutela non può essere utilizzata per riaprire indefinitamente la contestazione di un atto ormai definitivo, salvo che il nuovo provvedimento peggiori effettivamente la posizione del contribuente.
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