Sentenza del 24/07/2018 n. 2016 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Trust - istituzione - effetto sospensivo - condizione - imposta di registro - misura fissa - si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento, ai fini dell'imposta di registro, dell'atto istitutivo di un trust la cui attuazione è subordinata a una condizione sospensiva, costituita da un evento futuro e incerto nel quando, nella specie il decesso del disponente. La questione centrale è se l'atto produca immediatamente effetti traslativi o costituisca già un vincolo di destinazione sugli immobili, oppure se tali effetti siano differiti fino al verificarsi della condizione.
La decisione
È stato ritenuto applicabile all'atto costitutivo del trust il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa. La ragione è che l'atto, essendo subordinato a un evento futuro e incerto, non produce nell'immediato né il trasferimento della proprietà né un vincolo di destinazione sugli immobili assegnati. L'imposizione proporzionale, ove dovuta, potrà essere valutata in relazione al momento in cui si produrranno effettivamente gli effetti traslativi o di destinazione.
Norme richiamate
Imposta di registro applicabile agli atti costitutivi di trust
Quando l'atto istitutivo del trust è sottoposto a condizione sospensiva e non produce immediatamente effetti traslativi o un vincolo di destinazione, l'imposta di registro si applica in misura fissa.
Disciplina degli atti sottoposti a condizione sospensiva
La presenza di un evento futuro e incerto, come il decesso del disponente, differisce gli effetti giuridici sostanziali dell'atto; di conseguenza, l'imposizione non può fondarsi su un trasferimento o su una destinazione patrimoniale non ancora realizzati.
Massime di principio
- Per determinare l'imposta di registro su un trust occorre verificare se l'atto produce effetti patrimoniali immediati oppure se tali effetti sono subordinati a una condizione sospensiva.
- Se il trasferimento dei beni o la costituzione del vincolo di destinazione non si verificano immediatamente, l'atto può scontare l'imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale.
- La previsione di un evento futuro e incerto, come la morte del disponente, può comportare il differimento dell'imposizione proporzionale fino al momento in cui si realizza concretamente l'effetto traslativo o destinatorio.
- La qualificazione fiscale dipende dal contenuto effettivo dell'atto e dai suoi effetti giuridici immediati, non dalla sola denominazione di trust o dalla presenza formale di beni immobili.
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