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Sentenza

Sentenza del 24/07/2018 n. 54 - Comm. Trib. Prov. Rieti

Riscossione - Cartella di pagamento - Procedura esecutiva - Istanza di rateizzazione di pagamento - Diniego dell'Agenzia delle entrate - Notifica del preavviso di rigetto - Rinnovazione dell'istanza - Legittimità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il diniego di rateizzazione è stato annullato. È stato ritenuto che la domanda originaria, presentata tempestivamente, mantenesse la propria efficacia e che la successiva rinnovazione, effettuata in risposta al preavviso di rigetto, avesse sanato le irregolarità rilevate senza imporre di considerare l'istanza come una domanda completamente nuova.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto la rateizzazione entro sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale. Dopo il preavviso di rigetto dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, aveva rinnovato l'istanza correggendo le irregolarità dell'atto originario. La controversia riguardava la legittimità del diniego, nonostante la rinnovazione della domanda e la persistente validità del procedimento amministrativo inizialmente avviato.

Norme richiamate

  • Art. 14 del D.P.R. n. 602/1973

    La norma è richiamata nel contesto della disciplina della riscossione e della procedura relativa alla cartella di pagamento.

  • Art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973

    La norma è richiamata nell'ambito della disciplina della riscossione e delle condizioni che possono incidere sulla posizione del debitore nei confronti dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Quando una richiesta di rateizzazione è presentata tempestivamente, la successiva regolarizzazione richiesta dall'amministrazione può conservare gli effetti della domanda originaria.
  • Il preavviso di rigetto consente al contribuente di correggere le irregolarità dell'istanza; l'amministrazione deve valutare la domanda rinnovata nell'ambito del procedimento già avviato.
  • Non è automaticamente legittimo respingere la rateizzazione solo perché la domanda è stata rinnovata: occorre verificare se la rinnovazione abbia effettivamente sanato i difetti indicati nel preavviso.
  • In situazioni analoghe è importante dimostrare la data della prima istanza, la tempestività rispetto alla notifica della cartella, il contenuto del preavviso di rigetto e l'avvenuta correzione delle irregolarità.

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