Sentenza del 24/07/2018 n. 1494 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Detrazioni fiscali - Ambiti operativi della detrazione prevista dall'art. 2 D.L. 5/2009 - Conversione, con modifiche, del decreto legge a seguito della legge di conversione (L. 33/2009) - Normativa applicabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la cartella di pagamento relativa a IRPEF, sanzioni e interessi, emessa dopo un controllo ex art. 36-ter del DPR 600/1973. L’Amministrazione aveva ridotto la detrazione fiscale richiesta per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, ritenendo non agevolabili un forno e una lavastoviglie di classe energetica A, poiché la legge di conversione del D.L. 5/2009 aveva previsto il requisito minimo della classe A+. Il contribuente sosteneva invece che gli acquisti, effettuati il 26 febbraio 2009, dovessero essere valutati secondo il testo originario del decreto-legge, entrato in vigore l’11 febbraio 2009 e non ancora convertito, che richiedeva soltanto elettrodomestici ad alta efficienza energetica, senza indicare la classe A+.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello, riformato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale e annullato la liquidazione e la cartella impugnata. Ha ritenuto legittima la detrazione calcolata dal contribuente, poiché l’acquisto era stato effettuato durante la vigenza del testo originario del decreto-legge, prima dell’entrata in vigore della legge di conversione con modifiche. L’Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento di 500 euro, oltre agli eventuali accessori di legge, per le spese del giudizio.
Norme richiamate
Art. 2 del Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5
Detrazione del 20 per cento delle spese sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 per l’acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato.
Nel testo originario, applicabile prima della conversione, la norma richiedeva l’alta efficienza energetica, ma non imponeva espressamente la classe minima A+. Pertanto, l’acquisto di elettrodomestici di classe A effettuato in tale periodo è stato ritenuto agevolabile.
Legge 9 aprile 2009, n. 33, di conversione del D.L. 5/2009
Le parole "elettrodomestici ad alta efficienza energetica" sono state sostituite con "elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+".
La modifica ha introdotto un requisito energetico più restrittivo, efficace dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè dal 12 aprile 2009, e non retroattivamente secondo la decisione.
Art. 36-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600
Ha costituito la base del controllo automatizzato/formale attraverso il quale l’Amministrazione ha contestato la detrazione indicata nella dichiarazione dei redditi.
Art. 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449
La detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici era collegata alla fruizione della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Art. 54 e art. 23 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Disposizioni processuali richiamate in relazione alla costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate nel procedimento tributario.
Massime di principio
- Per le agevolazioni fiscali introdotte da un decreto-legge e successivamente modificate in sede di conversione, occorre individuare la disciplina vigente alla data in cui è stato compiuto l’atto rilevante, come l’acquisto del bene o il sostenimento della spesa.
- Una modifica più restrittiva introdotta dalla legge di conversione, salvo una chiara previsione retroattiva, non dovrebbe applicarsi agli acquisti effettuati durante la vigenza del testo originario del decreto-legge.
- È essenziale conservare documenti comprovanti la data dell’acquisto, la fattura, il pagamento e le caratteristiche tecniche del bene, perché tali elementi determinano quale disciplina temporale applicare.
- La valutazione deve comunque tenere conto del testo normativo specifico, delle eventuali disposizioni transitorie e dell’orientamento giurisprudenziale applicabile: la regola non implica automaticamente che ogni modifica normativa operi sempre e solo per il futuro.
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