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Sentenza

Sentenza del 24/07/2018 n. 1492 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Consorzi di bonifica - Presupposti per la contribuzione a carico dei consorziati.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti hanno impugnato le cartelle relative ai contributi di bonifica per l'anno 2010, sostenendo che i loro immobili non avessero ricevuto alcun beneficio diretto o indiretto dalle opere consortili. Hanno inoltre contestato la motivazione delle cartelle, ritenendola generica e non adeguatamente collegata al piano di classifica, nonché la validità e l'efficacia del piano generale di bonifica, del perimetro di contribuenza e del catasto consortile. Secondo gli appellanti, l'onere di provare il beneficio avrebbe dovuto gravare integralmente sul Consorzio e non avrebbe potuto essere assolto mediante il solo richiamo a provvedimenti formati unilateralmente dall'ente.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittima la pretesa contributiva. Ha affermato che l'inclusione dell'immobile nel comprensorio e nel perimetro di contribuenza, unitamente alla previsione del beneficio nel piano di classifica, costituisce presupposto sufficiente, salvo specifica contestazione della legittimità o del contenuto di tali atti. Il beneficio può essere generale, purché si rifletta concretamente sugli immobili ricadenti nel comprensorio; non è necessario dimostrare un'opera personalizzata per ciascun bene. Nel caso concreto il Consorzio aveva comunque prodotto un piano di classifica analitico e una relazione tecnica. Gli appellanti sono stati condannati in solido al pagamento di 1.500 euro di spese processuali, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Articoli 54 e 59, comma 2, del R.D. 215/1933

    Riconoscono ai Consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio, in presenza dei presupposti previsti dalla disciplina della bonifica.

  • Articolo 10 del R.D. 215/1933

    Il beneficio rilevante ai fini contributivi può avere carattere generale, purché si rifletta favorevolmente sui singoli immobili situati nella zona di bonifica.

  • Articolo 862 del codice civile

    Costituisce uno dei fondamenti normativi del potere consortile di contribuzione per le opere di bonifica.

  • Legge regionale Toscana n. 34/1994

    Disciplina regionale richiamata per le funzioni dei Consorzi, il piano generale di bonifica, il perimetro di contribuenza e il piano di classifica.

  • Legge regionale Toscana n. 79/2012, articoli 33 e 35

    Prevede la riorganizzazione dei Consorzi di bonifica e la successione universale del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno al precedente Consorzio della Toscana Centrale.

  • Articolo 7 della legge n. 212/2000

    È stato invocato dagli appellanti in materia di motivazione degli atti impositivi, ma la censura non è stata accolta.

  • Articolo 3 della legge n. 241/1990

    È stato richiamato per contestare l'insufficiente motivazione delle cartelle e degli atti presupposti; il giudice ha ritenuto adeguatamente individuabile la pretesa contributiva sulla base degli atti consortili.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 968/1998

    Stabilisce che l'inclusione dell'immobile nel comprensorio, insieme al vantaggio derivante dalle opere di bonifica, costituisce il presupposto della contribuzione, anche quando il vantaggio sia generale.

  • Cassazione, sentenza n. 2241/2015

    Individua come passaggi fondamentali la redazione e approvazione del Piano Generale di Bonifica, l'individuazione del perimetro di contribuenza e la predisposizione del piano di classifica. In assenza del piano generale approvato, l'ente deve provare il beneficio.

  • Cassazione, sentenza n. 19509/2004

    Pone a carico del Consorzio la prova dei benefici concreti quando manchi un decreto di determinazione del perimetro di contribuenza.

  • Cassazione, sentenze nn. 2830, 2831, 2835, 656, 657, 658 del 2012 e n. 8371/2013

    Affermano che l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nel piano di classifica trasferiscono sul contribuente l'onere di contestare specificamente la legittimità o il contenuto degli atti presupposti.

Massime di principio

  • Il contributo di bonifica non richiede necessariamente la prova di un'opera eseguita esclusivamente a vantaggio del singolo immobile: è sufficiente un beneficio generale del comprensorio che si rifletta concretamente sui beni inclusi.
  • Quando esistono un perimetro di contribuenza valido e un piano di classifica approvato, il contribuente non può limitarsi a negare genericamente il beneficio, ma deve contestare in modo specifico la legittimità, l'iter di approvazione o i criteri applicati al proprio immobile.
  • La presenza del Piano Generale di Bonifica, del perimetro di contribuenza e del piano di classifica rafforza la presunzione di legittimità della pretesa e può rendere non necessaria una prova analitica di ogni singolo intervento.
  • Se manca il Piano Generale di Bonifica o il perimetro di contribuenza, l'onere probatorio torna a gravare in misura maggiore sul Consorzio, che deve dimostrare il beneficio concreto e attuale arrecato agli immobili.
  • La motivazione della cartella può risultare sufficiente quando consente al contribuente di comprendere il tributo richiesto e rinvia validamente agli atti presupposti conoscibili o contestabili; informazioni meramente generiche, invece, possono essere insufficienti se non permettono di ricostruire la pretesa.
  • Per contestare efficacemente il contributo è opportuno verificare la validità degli atti consortili, l'inclusione dell'immobile nel perimetro, il metodo di classificazione, la concreta applicazione dell'indice contributivo e l'eventuale tempestiva impugnazione degli atti amministrativi presupposti.

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