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Sentenza

Sentenza del 24/07/2018 n. 1496 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Trust - Autodichiarazione e costituzione al fine di soddisfare i creditori - Assenza traslazione dei beni - Operatività imposta di cui al D.L.262/2006 (art. 2 comma 47) - Previsione nell'atto di costituzione di trust di necessaria domanda di concordato preventivo e conseguente omologazione - Fallimento - Inoperatività della normativa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettabilità all'imposta prevista dall'art. 2, comma 47, del D.L. n. 262/2006 di due trust autodichiarati, costituiti dai soci di alcune società per vincolare parte del patrimonio al soddisfacimento dei creditori. L'Amministrazione sosteneva che l'imposta fosse dovuta anche in assenza di trasferimento dei beni. Il giudice ha tuttavia ritenuto assorbente una circostanza diversa: l'atto costitutivo subordinava espressamente l'efficacia del trust sia alla presentazione della domanda di concordato preventivo sia alla sua successiva omologazione. Poiché il concordato non era stato omologato ed era seguito il fallimento, la condizione sospensiva non si era verificata.

La decisione

L'appello dell'Amministrazione finanziaria è stato rigettato. Il mancato avveramento della condizione sospensiva ha comportato l'inefficacia del trust ex tunc, cioè come se il trust non fosse mai stato costituito. Di conseguenza, non è sorto il presupposto di fatto per l'imposizione tributaria. Il giudice ha inoltre escluso la temerarietà dell'appello, poiché esisteva giurisprudenza di legittimità favorevole alla tesi dell'Amministrazione sulla tassabilità del trust autodichiarato anche senza traslazione dei beni. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 12.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006

    La norma è stata richiamata quale base dell'imposizione tributaria sui vincoli di destinazione e sui trust. Tuttavia, nel caso concreto, il giudice ha ritenuto che l'imposta non fosse applicabile perché, per effetto del mancato avveramento della condizione sospensiva, il trust non era mai venuto giuridicamente ad esistenza.

  • Norme civilistiche sulla condizione sospensiva

    Il mancato avveramento della condizione sospensiva impedisce la produzione degli effetti dell'atto e, secondo la decisione, opera ex tunc, facendo considerare il trust come mai costituito.

  • Disciplina del concordato preventivo e della relativa omologazione

    La sola presentazione della domanda di concordato non è sufficiente quando l'atto di trust richiede anche la successiva omologazione. Domanda e omologazione sono state considerate condizioni distinte e necessariamente cumulative.

Massime di principio

  • Quando un atto costitutivo di trust è subordinato a una condizione sospensiva espressa, occorre verificare l'effettivo e integrale avveramento di tutti gli eventi richiesti prima di riconoscere la produzione degli effetti giuridici e fiscali.
  • Se l'atto richiede sia la presentazione della domanda di concordato sia la sua omologazione, la sola presentazione della domanda non realizza la condizione.
  • Il mancato avveramento della condizione può comportare l'inefficacia retroattiva del trust e l'assenza del presupposto impositivo, se l'imposizione dipende dall'effettiva costituzione del vincolo.
  • La questione generale della tassabilità del trust autodichiarato senza trasferimento dei beni può diventare irrilevante quando, nel caso concreto, il trust non è mai divenuto operativo per il mancato avveramento della condizione sospensiva.
  • La presenza di orientamenti giurisprudenziali contrari non rende automaticamente temeraria l'impugnazione dell'Amministrazione finanziaria, anche quando l'appello viene respinto.

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