Cassazione Penale, Sentenza n. 22179/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputava l'inammissibilità della condanna per il reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000) sostenendo: 1) inesigibilità della condotta richiesta per crisi di liquidità dovuta a consistenti crediti insoluti (impossibilità di versare l'IVA incassata); 2) che l'omesso versamento dipendeva dal mancato incasso per l'altrui inadempimento e che giurisprudenza stigmatizzava la colpevolezza in tali casi; 3) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio per mancata valutazione della relazione tecnica sulla crisi di liquidità. Ha richiamato altresì orientamenti di legittimità (Cass. n. 31352/2021) a sostegno della non imputabilità della crisi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché in sostanza reiterava le censure già proposte in appello senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano accertato che: gli insoluti 2013 ammontavano a €1.500.000 (IVA non incassata €315.000) ma restava una residua IVA 2013 non giustificata pari a €1.229.332 non accantonata; la società applicava il regime IVA per competenza (non per cassa) e quindi l'obbligo di versamento sorgeva indipendentemente dall'incasso; la crisi di liquidità era manifestata da tempo, erano state presentate comunicazioni di reato per anni precedenti, richieste rateazioni e i debiti superavano i crediti esigibili; il ricorrente aveva proseguito l'attività e cessato i pagamenti all'Erario aggravando la situazione senza misure efficaci. Pertanto il vizio doloso non è stato escluso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000
Norma penale che sanziona l'omesso versamento dell'IVA: la Corte ha confermato che la responsabilità per l'omesso versamento sorge quando l'imposta è dovuta per competenza e non è stata accantonata e versata, anche se non incassata dal cliente
art. 32-bis d.l. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134/2012
Prevede il regime opzionale dell'IVA per cassa (operazioni 'con IVA per cassa'); la mancata indicazione di tale regime nelle fatture e le condizioni soggettive della società hanno fatto ritenere applicabile il regime per competenza
Cass., Sez. 3, n. 41070 del 27/06/2019 (Felisio)
Principio consolidato: l'emissione della fattura prima del pagamento espone il contribuente all'obbligo di versare l'IVA indipendentemente dall'effettivo incasso del corrispettivo
Cass., Sez. 3, n. 31352 del 05/05/2021
Sentenza invocata dalla difesa: valorizza l'entità degli insoluti rispetto al fatturato e richiede una valutazione complessiva degli elementi che dimostrino l'imprevedibilità e l'inevitabilità della crisi e le misure adottate dall'imprenditore; non sconvolge il principio rigoroso sull'onere di prova della crisi non imputabile
Cass., Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014
Stabilisce che l'esclusione della colpevolezza per forza maggiore richiede fatti non imputabili all'imprenditore e comunque inevitabili e non rimediabili con tempestive misure
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione all'istituto della Cassa delle Ammende e alla valutazione del mancato carattere doloso nella determinazione dell'obbligo di versamento equitativo
Massime di principio
- Se la società è nel regime IVA per competenza, l'obbligo di versamento sorge indipendentemente dall'incasso: la mera crisi di liquidità non elimina l'obbligo tributario
- La crisi di liquidità, per costituire causa di esclusione della colpevolezza, deve essere provata come imprevedibile, inevitabile e non imputabile all'imprenditore, con dimostrazione di misure tempestive adottate per affrontarla (pagamenti parziali, apporto di risorse personali, istanza di concordato/ristutturazione, ecc.)
- Non è sufficiente indicare l'esistenza di grandi insoluti: va dimostrato il nesso causale diretto e l'impossibilità concreta e temporanea di adempiere agli obblighi tributari
- In difesa è fondamentale documentare tutte le azioni intraprese per fronteggiare la crisi (rateizzazioni, richieste di concordato, versamenti parziali, apporti patrimoniali) e conservare evidenza delle comunicazioni con i debitori e l'Erario
- Per chi invoca il regime IVA per cassa occorre che le fatture riportino espressamente la dicitura prevista e che sussistano i requisiti normativi; in assenza di ciò il regime di competenza prevale
- In Cassazione non si possono semplicemente reiterare i motivi già proposti in appello: il ricorso deve confrontarsi con le specifiche motivazioni della sentenza impugnata
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