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Ordinanza

Ordinanza n. 2303/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria, Sez. I, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte privata ha proposto appello contro la sentenza del TAR Calabria n. 639/2026 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia. A sostegno dell’istanza cautelare ha rappresentato l’esigenza di poter circolare armata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’effettiva sussistenza di tale esigenza debba essere approfondita nella fase di merito dell’appello e ha esaminato, in questa sede, la presenza dei presupposti cautelari, con particolare riguardo all’urgenza e all’irreparabilità del pregiudizio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto che l’esigenza allegata di circolare armata non presentasse, allo stato, caratteri di urgenza e irreparabilità tali da giustificare la sospensione della sentenza nelle more dell’appello. Il Collegio ha escluso che potesse condurre a una diversa valutazione dell’inerenza del periculum in mora la precedente ordinanza della stessa Sezione n. 3753/2025, riferita a un’ordinanza del TAR n. 398/2025 avente contenuto meramente propulsivo rispetto al rinnovato esercizio del potere amministrativo. La decisione riguarda la sola fase cautelare e non definisce il merito dell’appello. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Visto l’art. 98 cod. proc. amm.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello; l’istanza è stata respinta per carenza di urgenza e irreparabilità del pregiudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    La disposizione è richiamata, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati identificativi della parte.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza presuppone la dimostrazione di un pregiudizio caratterizzato da urgenza e irreparabilità; la mera allegazione di un’esigenza sostanziale, anche se potenzialmente rilevante, non è sufficiente.
  • Quando la concreta sussistenza dell’esigenza posta a fondamento della domanda cautelare richiede ulteriori approfondimenti, tale questione può essere riservata alla fase di merito e non impone, in assenza di urgenza e irreparabilità, l’accoglimento della misura interinale.
  • Un precedente provvedimento cautelare di contenuto meramente propulsivo, diretto a sollecitare il rinnovato esercizio del potere amministrativo, non determina automaticamente una diversa valutazione del periculum in mora in una successiva fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelarePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiProcesso amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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