Cassazione Penale, Sentenza n. 32131/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte superiore ha ritenuto il motivo non manifestamente infondato e ha esaminato la questione della prescrizione: il reato, commesso il 16 settembre 2013, è risultato prescritto in assenza di sospensioni alla data del 16 marzo 2021. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Provvedimento adottato il 21/04/2022.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato, tramite difensore, ha impugnato la sentenza che lo condannava per diffamazione ex art. 595 c.p., denunciando la violazione di norme processuali per la mancata notifica all'imputato del decreto di citazione in appello, essendo tale atto stato notificato al difensore d'ufficio. La difesa ha depositato memoria a sostegno del gravame.
Norme richiamate
La norma incrimina la diffamazione; la condanna impugnata era fondata su questa disposizione
norme sulla prescrizione del reato
Il Collegio ha ritenuto decorso il termine prescrizionale in assenza di sospensioni/interruzioni e ha dichiarato l'estinzione del reato, determinando l'annullamento della sentenza senza rinvio
norme processuali sulla notificazione degli atti (decreto di citazione in appello)
La mancata notifica all'imputato e la notificazione al difensore d'ufficio è stata rilevata come vizio processuale rilevante, tali vizi hanno reso non manifestamente infondato il ricorso e hanno consentito l'esame d'ufficio della prescrizione
Massime di principio
- Se sussiste un vizio di notifica (es. atto indirizzato al difensore d'ufficio anziché all'imputato), la questione processuale può non essere considerata manifestamente infondata e quindi va esaminata dal giudice superiore
- Il giudice può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato quando dal calcolo dei termini risulta che il termine prescrizionale è già decorso, anche se il motivo del ricorso verte su altri vizi processuali
- Per valutare la prescrizione è necessario calcolare il termine a partire dalla data del fatto, verificando eventuali sospensioni o interruzioni; se la prescrizione è maturata la sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato
- La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione estingue l'azione penale rispetto all'imputato; in tali casi non si procede a nuovo giudizio
- I difetti di notificazione possono produrre effetti diversi a seconda della loro natura e del pregiudizio arrecato; la loro rilevanza può comportare l'annullamento degli atti o del giudizio se incidono sul diritto di difesa
- In un caso simile, è opportuno che la difesa verifichi tempestivamente l'effettiva notifica degli atti e calcoli i termini prescrizionali per valutare ogni possibile eccezione prima della scadenza dei termini
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