Cassazione Civile, Ordinanza n. 12552/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda una dipendente che aveva prestato attività come operatrice scolastica alle dipendenze di un comune mediante molteplici contratti a tempo determinato succedutisi dal 2006 al 2017. La lavoratrice domandava il risarcimento del danno per asserito abuso nella reiterazione dei contratti a termine. I giudici di merito avevano escluso il ristoro: il tribunale senza entrare nel merito dell'abuso; la corte d'appello ritenendo che, anche ipotizzando il superamento del limite dei 36 mesi e dunque l'abusività, il danno non fosse dovuto perché l'amministrazione aveva offerto alla dipendente una concreta chance di accesso privilegiato al pubblico impiego attraverso varie selezioni e concorsi, ai quali la stessa aveva partecipato senza risultare idonea. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 36 d.lgs. 165/2001, del d.lgs. 368/2001 e falsa applicazione dell'art. 9, comma 18, d.l. 70/2011, sostenendo che tale disposizione non fosse applicabile alla scuola comunale; con il secondo ha dedotto la violazione delle medesime norme, dell'art. 1 e 5 del d.lgs. 368/2001 e della clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, censurando l'assunto secondo cui la sola partecipazione a procedure concorsuali, non seguita da assunzione, sarebbe idonea a sanare l'abuso e a escludere il risarcimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la sentenza impugnata era fondata su un'unica ratio decidendi, individuata nella pretesa efficacia riparatoria delle chances di stabilizzazione offerte dai concorsi, mentre il riferimento al limite dei 36 mesi e all'art. 9, comma 18, d.l. 70/2011 era solo un passaggio non autonomamente decisivo. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo erroneo il principio affermato dalla corte territoriale secondo cui la mera indizione di procedure concorsuali e la semplice partecipazione del lavoratore, senza effettiva immissione in ruolo, sarebbero sufficienti a escludere il risarcimento del danno da abuso del contratto a termine. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come norma regolatrice del lavoro a termine nel pubblico impiego; la Corte lo utilizza per valutare l'abuso e le conseguenze risarcitorie, escludendo che la sola chance concorsuale elimini il diritto al ristoro.
Richiamato quale disciplina generale dei contratti a termine; la Corte ribadisce che la sua violazione, in combinato con la disciplina del pubblico impiego e con la clausola europea, può fondare tutela risarcitoria.
art. 9, comma 18, d.l. 70/2011
La ricorrente ne contestava l'applicabilità alla scuola comunale; la Cassazione non esamina nel merito tale questione perché non costituisce autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata.
Citato indirettamente per effetto dell'inserimento del comma 4-bis ad opera dell'art. 9, comma 18, d.l. 70/2011; il profilo non viene deciso in via autonoma.
Richiamato nel secondo motivo quale norma sulla disciplina dei contratti a termine.
Richiamato nel secondo motivo quale norma sulla successione e proroga dei contratti a termine.
clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva UE 1999/70
La Corte la richiama come parametro eurounitario che impone misure effettive e proporzionate contro l'abuso della successione di contratti a termine.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge.
Richiamato per rinviare alla motivazione di precedente conforme.
Massime di principio
- In caso di abusiva successione di contratti a termine nel pubblico impiego, la tutela risarcitoria non può essere esclusa per il solo fatto che il lavoratore abbia partecipato a procedure concorsuali o selettive senza ottenere l'assunzione a tempo indeterminato.
- L'efficacia riparatoria della stabilizzazione opera solo quando esista una stretta correlazione, soggettiva e oggettiva, tra l'abuso commesso dall'amministrazione e l'effettiva immissione in ruolo del dipendente.
- La stretta correlazione richiede, sul piano soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente che ha posto in essere la condotta abusiva, e, sul piano oggettivo, che l'assunzione stabile sia effetto diretto e immediato dell'abuso.
- La mera astratta chance di stabilizzazione, specie se affidata all'esito aleatorio di procedure concorsuali, non costituisce misura sufficiente, effettiva e proporzionata a sanzionare l'abuso e a cancellarne le conseguenze.
- Quando la sentenza di merito si fonda su un'unica ratio decidendi, il motivo di ricorso che investe tale ratio è scrutinabile, mentre le ulteriori affermazioni non autonome non consentono di dichiarare inammissibile la censura sulla base di un diverso passaggio motivazionale non decisivo.
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