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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44831/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per presunto "errore di fatto" ai sensi dell'art. 625‑bis c.p.p., con contestazione di nullità per violazione degli artt. 165, 629‑bis, 161 co. 4 c.p.p. in relazione all'art. 625‑bis. Il ricorrente sosteneva che la Corte di cassazione avrebbe erroneamente ritenuto che egli fosse a conoscenza senza giustificato motivo del giudizio di appello: deduceva, tra l'altro, che non aveva avuto conoscenza senza sua colpa della trattazione del secondo grado; che l'assenza era stata dichiarata senza i presupposti dell'art. 420‑bis c.p.p.; che risultava residente e reperibile in Via Liberazione 28 a Gallare (indirizzo in cui era stato poi reperito e arrestato); che le ricerche per dichiarare l'irreperibilità erano sommarie e quindi illegittime (rilievo emerso anche nel processo a Novara), e che la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161 co. 4 c.p.p. sarebbe stata eseguita in un momento non conforme alla norma (prima dell'attestazione di irreperibilità). Il ricorrente chiedeva la correzione degli errori di fatto e l'accoglimento del ricorso straordinario.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il rimedio di cui all'art. 625‑bis c.p.p. si applica esclusivamente ad "errori percettivi" (svista o equivoco nella lettura degli atti interni) e non ad errori di valutazione o a una nuova sindacabilità del merito. La Corte ha qualificato le doglianze del ricorrente come valutative e come mera riproposizione di questioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice di merito e dalla Corte di cassazione, non come errori percettivi identificabili negli atti. Conseguentemente ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso, ha disposto il versamento alla cassa delle ammende di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 625‑bis cod. proc. pen.

    Il rimedio straordinario per errore di fatto è limitato agli errori percettivi (svista/equivoco) nella lettura degli atti interni che abbiano inciso sulla decisione; non copre valutazioni di merito o errori di giudizio

  • art. 161 co. 4 cod. proc. pen.

    Richiamata nella contestazione sulla corretta tempistica della notifica al difensore rispetto all'attestazione di irreperibilità; la Corte non ha ritenuto che la questione costituisse un errore percettivo risolvibile con il rimedio straordinario

  • art. 420‑bis cod. proc. pen.

    Norma sulle condizioni per dichiarare l'assenza dell'imputato; richiamata per sostenere che l'assenza era stata dichiarata senza i relativi presupposti, ma la Corte ha ritenuto la questione di natura valutativa

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Articolo invocato per la condanna alle spese e per disporre il pagamento alla cassa delle ammende a fronte dell'inammissibilità e dei profili di colpa nella proposizione del ricorso

  • art. 610 co. 5 e art. 611 co. 1‑bis cod. proc. pen.

    Richiamati ai fini della trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti, secondo le regole procedurali applicabili

Massime di principio

  • Il rimedio straordinario per errore di fatto (art. 625‑bis c.p.p.) è ammissibile solo per errori percettivi chiaramente individuabili (svista o equivoco nella lettura degli atti interni) che abbiano inciso sulla decisione; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito già compiute.
  • Le doglianze che ricostruiscono elementi fattuali e ne chiedono una diversa valutazione rientrano nella sfera dell'errore di giudizio e non possono essere sanate con il rimedio per errore di fatto.
  • Prima di proporre un ricorso straordinario per errore di fatto occorre verificare attentamente che l'asserito errore abbia natura percettiva (es. omissione o travisamento evidente di un dato documentale) e non consista in una diversa interpretazione delle stesse risultanze processuali.
  • La riproposizione in sede straordinaria di questioni già affrontate e giudicate infondate dalla Corte di cassazione è destinata all'inammissibilità e può comportare sanzioni economiche (spese e ammenda) se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
  • In caso di contestazione di irregolarità di notifica o di accertamento di irreperibilità, è importante documentare con precisione elementi obiettivi (tempi, modalità e verifica delle ricerche presso enti competenti) che possano caratterizzare un effettivo errore percettivo anziché una diversa valutazione del fatto.

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