Cassazione Civile, Ordinanza n. 13339/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento relativa a crediti tributari indicati come Irpef, Irap, Iva e altro per l'annualità 2011, rispetto alla quale il contribuente aveva dedotto la prescrizione del credito e la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli atti presupposti. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello, ritenendo validamente notificata una cartella e non notificate altre, e aveva poi regolato le spese ponendo a carico della controparte soltanto le spese vive, con compensazione integrale dei compensi, sul rilievo che il contribuente si era difeso personalmente e non anche nella qualità di avvocato. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha censurato tale statuizione sulle spese, denunciando la violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, degli artt. 86, 115, 116 e 132 c.p.c., l'insufficienza o illogicità della motivazione e il travisamento della prova, sostenendo che la compensazione integrale dei compensi non era consentita dalla legge e che era comunque erroneo affermare che non avesse agito nella qualità professionale, poiché nell'atto di appello aveva dichiarato di essere avvocato e di difendersi da sé ex art. 86 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso limitatamente alla regolazione delle spese. Ha ribadito che, nel processo tributario, la condanna alle spese segue il principio di soccombenza e che la compensazione è consentita solo in caso di soccombenza reciproca oppure, dopo la riforma dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni da motivare espressamente. Ha inoltre ricordato che l'avvocato che si difende personalmente ex art. 86 c.p.c. svolge un'attività professionale in proprio favore e ha diritto alla liquidazione dei compensi secondo le regole della soccombenza, senza IVA. Poiché la CTR aveva compensato i compensi facendo leva su un presupposto erroneo e non conforme ai criteri legali, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, limitatamente al rinnovo della statuizione sulle spese, anche per quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la compensazione delle spese è consentita solo in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; la regola generale resta la soccombenza.
Richiamato per il raffronto con la disciplina generale delle spese; la compensazione richiede ipotesi tipizzate e motivazione, secondo l'assetto vigente e la lettura costituzionalmente orientata.
L'avvocato può difendersi da sé nel processo e, in tal caso, svolge un'attività professionale in proprio favore con diritto ai compensi secondo soccombenza.
È il parametro generale del principio di soccombenza, richiamato come matrice anche della disciplina tributaria sulle spese.
art. 111 Cost.
L'obbligo di motivare la decisione di compensare le spese discende dal principio costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Richiamato dalla CTR in relazione al raggiungimento dello scopo della notifica, ma il tema non è oggetto della decisione di legittimità, che riguarda le sole spese.
Invocato dal ricorrente a sostegno della censura di travisamento della prova.
Invocato dal ricorrente a sostegno della censura di travisamento della prova e valutazione del materiale istruttorio.
Invocato per denunciare il vizio motivazionale della statuizione sulle spese.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Invocato come parametro del vizio di legittimità relativo al travisamento/motivazione su un fatto decisivo.
Invocato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne faccia un autonomo uso decisorio.
Massime di principio
- Nel processo tributario la regolazione delle spese segue il principio di soccombenza; la parte totalmente vittoriosa non può essere gravata, neppure in minima parte, delle spese di lite salvo che ricorrano le ipotesi legalmente previste di compensazione.
- Dopo la riforma dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, la compensazione delle spese nel giudizio tributario è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca oppure per gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione e riferite a circostanze concrete della controversia.
- La motivazione sulla compensazione delle spese è censurabile in cassazione quando si fondi su un presupposto erroneo o illogico, oppure quando non consenta di comprendere le ragioni concrete che derogano al criterio della soccombenza.
- L'avvocato che esercita la difesa personale ex art. 86 c.p.c. presta comunque un'attività professionale in proprio favore e, in presenza di soccombenza della controparte, ha diritto alla liquidazione dei compensi professionali secondo le regole ordinarie; non può escludersi tale voce solo perché la difesa è stata svolta personalmente.
- Nel giudizio di legittimità, il sindacato sulla statuizione delle spese è ammissibile quando le spese siano poste, anche solo in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa o quando la compensazione non rispetti i presupposti di legge.
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