Cassazione Civile, Ordinanza n. 38874/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (liquidazione coatta)
La controversia
La controversia nasce in sede di opposizione allo stato passivo di una liquidazione coatta amministrativa. Il tribunale aveva ammesso al passivo, in prededuzione, due crediti della regione derivanti da spese legali liquidate in precedenti giudizi e aveva disposto la compensazione per differenza tra tali debiti della procedura e gli altri crediti ammessi, con condanna della procedura alle spese. L'ente in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) vizio di motivazione apparente o mancante ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111, comma 6, Cost., lamentando che il tribunale avesse apoditticamente affermato la prededuzione delle spese legali e avesse riprodotto solo la norma sulla compensazione; 2) violazione dell'art. 111 l. fall. sostenendo che le spese legali della regione non fossero crediti prededucibili perché non sorti in occasione o in funzione della procedura; 3) violazione dell'art. 56 l. fall., contestando la compensazione fallimentare in ragione della natura del credito della procedura, formatosi all'esito di un giudizio con sentenza passata in giudicato; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita mancata considerazione delle eccezioni e domande formulate dalla procedura.
La decisione
La Corte ha accolto solo il primo motivo nei limiti della censura relativa alla statuizione di compensazione, ritenendo che sul punto la motivazione del tribunale fosse apparente perché si era limitato a richiamare la norma senza illustrare in concreto i presupposti della compensazione e senza confrontarsi con le eccezioni della controparte. Ha invece respinto il secondo motivo, affermando che le spese legali liquidate in favore della regione erano prededucibili perché il credito era sorto in occasione della procedura, essendo la liquidatela intervenuta e risultata soccombente nei giudizi nell'interesse della massa. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve essere effettiva e consentire il controllo logico-giuridico della decisione; la motivazione solo apparente integra vizio denunciabile in cassazione.
Richiamato congiuntamente all'art. 132 c.p.c. a sostegno del vizio di motivazione dedotto.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione del provvedimento deve raggiungere il 'minimo costituzionale' e non può risolversi in una mera riproduzione astratta della norma.
crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali
La prededuzione è riconosciuta a crediti che, secondo criterio cronologico e teleologico, risultino sorti in occasione o in funzione della procedura e che interferiscano con l'amministrazione concorsuale.
I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.
La compensazione fallimentare richiede che il fatto genetico delle obbligazioni contrapposte sia anteriore al fallimento; la liquidità o esigibilità del controcredito può anche maturare dopo, purché i presupposti sussistano al momento della decisione.
La disciplina della compensazione fallimentare viene richiamata come applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa.
La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili.
Viene richiamato quale regola generale della compensazione, coordinata con la disciplina speciale concorsuale.
La doglianza era diretta a denunciare omessa pronuncia sulle eccezioni e richieste formulate dalla parte nel giudizio di merito.
Massime di principio
- La motivazione è apparente quando il giudice si limiti a richiamare astrattamente una norma o a formulare affermazioni assertive senza esporre gli elementi fattuali e giuridici che consentano di controllare la correttezza del ragionamento decisorio.
- In materia concorsuale, la prededuzione dei crediti è riconoscibile anche alle spese legali liquidate in favore della parte vittoriosa quando il relativo credito sia sorto in occasione della procedura, cioè per effetto dell'intervento della procedura nel giudizio nell'interesse della massa.
- La compensazione fallimentare presuppone l'anteriorità del fatto genetico dei crediti/debiti contrapposti rispetto alla procedura; non è decisiva la successiva liquidità o esigibilità del controcredito, se il presupposto genetico è anteriore.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il giudice deve confrontarsi con le specifiche contestazioni della parte opponente e verificare in concreto i presupposti della compensazione, non potendo limitarsi a un rinvio testuale alla disciplina normativa.
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