Cassazione Penale, Ordinanza n. 10415/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse aspecifico, meramente reiterativo e interamente versato in fatto, poiché non confrontava le rationes decidendi della sentenza d'appello e tendeva a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per la contravvenzione di cui all'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011. Il ricorso lamentava, in sostanza, l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato e contestava la valutazione del giudice di merito sullo stato psico-fisico dell'imputato al momento del controllo, deducendo che egli avrebbe assunto un mix di farmaci prescritti e droghe; inoltre censurava la mancata considerazione del cambio di numero di telefono che non sarebbe stato tempestivamente comunicato. La Suprema Corte ha rilevato che tali doglianze erano meramente riproduttive di censure già esaminate e disattese in appello, prive di specifica critica alla motivazione impugnata e sostanzialmente dirette a una nuova valutazione di fatti, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
La disposizione è richiamata come base della contravvenzione oggetto di condanna confermata in appello; la Corte non ne ridefinisce il contenuto, limitandosi a rilevare che le doglianze difensive sull'insussistenza degli elementi costitutivi erano già state esaminate e disattese.
È richiamato implicitamente nella condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
È la norma processuale di riferimento implicita per il ricorso per cassazione; la Corte afferma che i motivi non sono consentiti in sede di legittimità quando si limitano a riproporre questioni di fatto e censure già valutate dal giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la sentenza impugnata.
- È inammissibile il motivo di ricorso che solleciti una nuova valutazione del fatto o della credibilità delle emergenze probatorie, perché tale apprezzamento è riservato al giudice di merito se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
- La doglianza che contesti apoditticamente la valutazione delle prove, senza indicare concreti errori logici o giuridici della motivazione di appello, integra un motivo aspecifico e meramente reiterativo, non consentito in cassazione.
- La presenza di una motivazione di merito puntuale, coerente e non manifestamente illogica preclude al giudice di legittimità di sostituire la propria lettura dei fatti a quella compiuta nei gradi di merito.
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