Cassazione Penale, Sentenza n. 4440/2022 del 08/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di ricettazione in concorso, deducendo un unico motivo di ricorso: violazione di legge (art. 163 c.p.) e illogicità della motivazione quanto al diniego della sospensione condizionale della pena, con riferimento alla circostanza favorevole dell'incensuratezza.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto fondati gli argomenti della Corte d'appello secondo cui la prognosi di non reiterazione delittuosa non era favorevole: sono state valorizzate le modalità esecutive del reato, la condotta successiva dell'imputata (tentativo di permuta di oggetti preziosi, finalizzato a 'ripulire' il profitto), le reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dalle misure cautelari (già rilevate e aggravate in primo grado) e il rigetto delle circostanze attenuanti generiche; tutto ciò ha giustificato il diniego del beneficio ex art. 163 c.p.. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen. (sospensione condizionale della pena)
La norma consente la sospensione condizionale della pena ma presuppone una prognosi favorevole circa l'astensione da future condotte criminose; la Corte ha ritenuto che tale prognosi potesse essere negativamente influenzata da modalità del reato e da condotte successive (violazioni e tentativo di 'ripulire' i proventi), giustificando così il diniego.
art. 133 cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
La valutazione negativa delle circostanze attenuanti generiche operata in primo grado (con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.) è stata ritenuta fondata e contribuisce a giustificare il diniego di benefici a titolo di valutazione complessiva della personalità e pericolosità sociale.
art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 (esame del ricorso in Corte)
Norma procedurale richiamata per le forme di esame del ricorso in sede di Corte; qui richiamata per attestare il corretto svolgimento del rito di esame.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020 (Abbate)
Precedente richiamato a sostegno del principio secondo cui elementi di condotta e di pericolosità sociale possono giustificare il diniego di benefici nonostante l'assenza di precedenti penali.
Massime di principio
- L'incensuratezza dell'imputato non è di per sé determinante per ottenere la sospensione condizionale della pena se risultano elementi contrastanti sulla prognosi di non reiterazione (es. condotte successive, tentativi di 'ripulire' il profitto del reato).
- Il giudice può valorizzare modalità esecutive del reato e comportamenti posteriori (violazioni di misure, atti volti a far fruttare beni di provenienza illecita) come indicatori di maggiore pericolosità sociale.
- Il rigetto delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 133 c.p., motivato con riferimento ai criteri di legge, costituisce un elemento argomentativo rilevante per negare benefici come la sospensione condizionale.
- In sede di impugnazione la Corte di merito deve fornire un'articolata motivazione che illustri i concreti elementi ostativi alla prognosi favorevole; l'assenza di precedenti deve essere valutata insieme a tutti gli altri elementi di fatto.
- Comportamenti che manifestano attivazione successiva per ottenere vantaggi dai beni illeciti (es. permute, compravendita) aggravano la valutazione della personalità e possono neutralizzare attenuanti formali.
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