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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11274/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila del 07/12/2020, che aveva confermato la condanna del ricorrente per rapina aggravata e furto pluriaggravato. Il ricorso per cassazione deduceva: (i) erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett. b) c.p.p.) per avere i giudici fondato la responsabilità sulle dichiarazioni rese dalla madre dell'imputato intercettate, ritenute utilizzabili nonostante il presunto diritto di astensione previsto dall'art. 199 c.p.p.; (ii) manifesta illogicità e carenza di motivazione per insufficienza nella valutazione delle prove e delle intercettazioni; (iii) travisamento del fatto e della prova con violazione della regola del 'al di là di ogni ragionevole dubbio'.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'art. 199 c.p.p. (facoltà di astensione dei prossimi congiunti) si applica esclusivamente alla testimonianza in dibattimento e non alle dichiarazioni rese in conversazioni intercettate, le quali, essendo rese al di fuori del procedimento e non all'autorità, non sono assoggettate alla sanzione di inutilizzabilità prevista per la testimonianza. Gli altri motivi sono stati ritenuti generici e infondati; la Corte ha osservato che, in sede di legittimità, la regola del 'oltre ogni ragionevole dubbio' rileva solo se emerge un'illogicità manifesta e decisiva della motivazione, cosa non riscontrata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 199 cod.proc.pen.

    La Corte ha interpretato questa norma come limitata alla testimonianza acquisita in dibattimento (facoltà di astensione dei prossimi congiunti) e non estendibile alle intercettazioni ambientali o telefoniche; pertanto le dichiarazioni intercettate non sono automaticamente inutilizzabili per il solo fatto di essere rese da un congiunto.

  • art. 606 lett. b) cod.proc.pen.

    Richiamato dal ricorrente quale motivo di cassazione per presunta errata applicazione della legge penale; la Corte ha ritenuto il motivo reiterativo e manifestamente infondato, non essendo provata alcuna violazione normativa che giustifichi la cassazione.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Applicato dalla Corte per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato manifestamente infondato.

  • Giurisprudenza (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108)

    Richiamata dalla Corte per ribadire che la formula 'al di là di ogni ragionevole dubbio' in sede di legittimità ha rilievo solo quando la violazione si traduca in illogicità manifesta e decisiva della motivazione; la Cassazione non ha potere di autonoma valutazione delle fonti di prova.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese da prossimi congiunti in conversazioni intercettate sono generalmente utilizzabili in processo: l'art. 199 c.p.p. tutela la facoltà di astensione dalla testimonianza in dibattimento, ma non comporta l'inutilizzabilità automatica delle intercettazioni.
  • Un motivo di cassazione che si limiti a riproporre questioni già analizzate e risolte dal giudice di merito può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
  • In sede di legittimità la valutazione della 'prova al di là di ogni ragionevole dubbio' è limitata al controllo della logicità e coerenza della motivazione; la Cassazione interviene solo se sussiste un'illogicità manifesta e decisiva.
  • Attacchi generici alla motivazione senza specificare in che cosa consista lo 'traviso' delle singole prove sono inefficaci in cassazione.
  • La proposizione di ricorso manifestamente infondato può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

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