Cassazione Penale, Sentenza n. 6384/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata poiché il reato è estinto per prescrizione (prescrizione maturata il 25/11/2019, antecedente alla sentenza del 06/05/2021).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge per il mancato rispetto dei termini a comparire per la celebrazione dell'udienza di definizione in appello; 2) violazione di legge per mancata declaratoria di prescrizione intervenuta prima della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto assorbente il secondo motivo. Il reato è stato commesso il 25/06/2009; il termine ordinario di prescrizione (sei anni) è stato aumentato a dieci anni a causa della contestazione della recidiva reiterata infraquinquennale (ex art. 161, comma 2, c.p.). Tenendo conto delle sospensioni intervenute nel giudizio d'appello per complessivi cinque mesi, la prescrizione è maturata il 25/11/2019, quindi prima della sentenza impugnata del 06/05/2021.
Norme richiamate
art. 161, secondo comma, codice penale
ex art. 161, secondo comma, cod.pen.
La Corte ha interpretato che la recidiva reiterata infraquinquennale comporta l'allungamento del termine di prescrizione dall'ordinario (sei anni) a dieci anni, incidendo sul calcolo del momento di estinzione del reato.
Massime di principio
- In presenza di recidiva reiterata infraquinquennale la durata della prescrizione può essere aumentata (qui da 6 a 10 anni): verificare sempre la qualificazione della recidiva per calcolare correttamente i termini.
- Il punto di partenza della prescrizione è la data del fatto; a tale termine vanno aggiunte eventuali cause di allungamento previste dalla legge e vanno sottratte (o considerate) le sospensioni intervenute nei diversi gradi di giudizio.
- Se la prescrizione è maturata prima della pronuncia impugnata, il giudice della legittimità può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
- La difesa deve eccepire tempestivamente la prescrizione, ma il giudice ha dovere di verificare d'ufficio la maturazione della prescrizione quando emergono elementi che la rendano evidente.
- Motivi processuali (es. termini a comparire) possono essere superati se esiste una ragione sostanziale (come la prescrizione) che rende inutile la prosecuzione del controllo di legittimità; in tali casi la questione sostanziale è assorbente.
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