Cassazione Penale, Sentenza n. 32601/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la decisione della Corte d'Appello di Milano che, dopo averli assolti dal reato di rapina, aveva confermato la responsabilità per il reato di lesioni aggravate e fissato la pena rideterminata. La difesa lamenta vizi motivazionali sul trattamento sanzionatorio: con le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti la pena edittale applicabile sarebbe compresa tra sei mesi e tre anni, mentre la Corte d'appello ha adottato una pena base di due anni, ritenuta dalla difesa sproporzionata e non adeguatamente motivata. La difesa sostiene altresì che la "particolare violenza" evocata dal giudice d'appello è smentita dalla prognosi di guarigione in dieci giorni e dal fatto che la persona offesa rifiutò l'intervento del 118, recandosi da sola in ospedale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la graduazione della pena e la valutazione di aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti rientrino nella discrezionalità del giudice di merito (artt. 132 e 133 c.p.), sicché la censura che mira a una nuova valutazione della congruità della pena è inammissibile salvo che emerga un mero arbitrio o un ragionamento illogico, ipotesi non riscontrata nel caso. La Corte ha accertato che la motivazione della Corte territoriale, nel fissare la pena base, ha fatto corretto riferimento ai parametri dell'art. 133 c.p. e ha giustificato lo scostamento dal minimo edittale in relazione alla gravità del fatto, alla "particolare violenza" e alla commissione da parte di più persone. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Attribuisce al giudice di merito la discrezionalità nella determinazione della pena; la Corte di Cassazione interviene solo in presenza di motivazione illogica o arbitraria
Fornisce i criteri e i parametri per la determinazione della pena base e per la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti; il giudice di merito deve motivare il punto di applicazione della pena entro il range edittale
Giurisprudenza (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142)
Principio per cui la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della congruità della pena se questa è motivata e non frutto di arbitrio o illogicità
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: la Corte di Cassazione non puo' riformare la scelta del punto di applicazione entro il range edittale se la motivazione è congrua e non arbitraria
- Per essere ammissibile la censura sulla congruità della pena in Cassazione è necessario dimostrare che la decisione del giudice di merito sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, non basterà la semplice richiesta di una diversa valutazione
- Elementi quali la breve prognosi o il rifiuto del 118 non determinano automaticamente l'esclusione della "particolare violenza": il giudice di merito può valutare complessivamente tutte le circostanze per giustificare un maggior rigore sanzionatorio
- La difesa che contesti la pena deve evidenziare vizi di motivazione concreti e specifici (contraddizioni, omissioni rilevanti, travisamento degli atti) per sperare in un accoglimento in sede di legittimità
- Le impugnazioni che limitano le doglianze a una diversa valutazione del merito sono più esposte al rischio di inammissibilità in Cassazione; è preferibile contestare profili di diritto o vizi formali nella motivazione
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