Cassazione Penale, Sentenza n. 42502/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Cassazione del 23/09/2022 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione del giudice dell'esecuzione (Tribunale di Civitavecchia 22/11/2021). Ascenzi sosteneva che la Corte non avrebbe valutato correttamente il vizio di nullità assoluta del decreto penale per mancata notificazione al difensore (e non la mancata notifica all'imputata), con la conseguenza che non poteva decorrere alcun termine perentorio entro il quale il difensore avrebbe potuto proporre opposizione; denunciava quindi errori di fatto nella decisione cassazionale.
La decisione
Il ricorso straordinario per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorso non fosse autosufficiente rispetto alla ricostruzione fattuale proposta e ha condiviso la valutazione che, pur essendo mancata la notifica al difensore, dalla domanda della ricorrente emergeva altresì la richiesta di restituzione in termini per proporre opposizione: dato che il difensore aveva comunque avuto conoscenza del decreto e la ricorrente aveva manifestato la volontà di proporre opposizione, non risultava un interesse concreto e attuale a far valere la nullità, che era in sostanza superata. La Corte ha inoltre osservato che la restituzione in termini non poteva operare e che l'opposizione poteva essere proposta direttamente. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 175, commi 2 e 2-bis c.p.p.
Riferito alla restituzione in termini per proporre opposizione al decreto penale: la Corte ha ritenuto che, se il difensore ha comunque avuto conoscenza del decreto e la parte ha manifestato volontà di proporre opposizione, la questione di nullità per mancata notifica risulta assorbita e la restituzione in termini non è operativa, potendo l'opposizione essere proposta direttamente
Utilizzato per condannare la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: la Corte ha ritenuto che non sussistessero ragioni per ritenere che il ricorso fosse stato proposto con colpa, e quindi ha disposto un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende
Cass. pen., Sez. 4, n. 16611 del 24/01/2019 (Rv. 275654-01)
Richiamata per il principio secondo cui, in presenza di mancata notifica al difensore ma di conoscenza del decreto, non è necessaria una preliminare restituzione in termini e l'opposizione può essere proposta immediatamente
Massime di principio
- Quando si deduce la nullità di un decreto penale per mancata notifica è essenziale specificare con precisione chi non è stato notificato (imputato o difensore) e fornire elementi probatori dell'omissione; la mancata specificazione o l'assenza di allegazioni può determinare inammissibilità per difetto di autosufficienza del ricorso.
- Se il difensore ha comunque avuto conoscenza del decreto penale e la parte manifesta l'intenzione di proporre opposizione, la questione della nullità per mancata notifica può essere considerata superata e quindi non idonea a fondare una richiesta autonoma di annullamento o restituzione in termini.
- La restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. non è sempre la strada obbligata: quando è possibile proporre immediatamente l'opposizione (ad esempio per conoscenza già acquisita), la restituzione può non operare.
- In sede di impugnazione è necessario costruire una ricostruzione fattuale chiara e documentata: errori o omissioni nella rappresentazione dei fatti possono condurre a dichiarazioni di inammissibilità e a condanne alle spese.
- Ricorrere alla Corte costituzionale o richiamarne il principio può limitare l'imposizione di sanzioni accessorie solo se non si ravvisa colpa nella proposizione del ricorso; tuttavia resta possibile il pagamento equitativo alla Cassa delle Ammende.
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