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Parere

Parere n. 1747/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS-, per l’annullamento del decreto del Questore di -OMISSIS- prot. n. 061/2021/Imm. del 24 marzo 2021 di rifiuto rinnovo permesso di soggiorno.

Giustizia amministrativa202500070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento del decreto del Questore del 24 marzo 2021, prot. n. 061/2021/Imm., di diniego del rinnovo-conversione del permesso di soggiorno da motivi familiari a lavoro subordinato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego del Questore deducendo, da un lato, eccesso di potere, travisamento dei fatti, errore nei presupposti e difetto di istruttoria, sostenendo che l’eventuale mancato versamento dei contributi previdenziali e l’insufficiente capacità economica del datore di lavoro non fossero a lui imputabili; dall’altro, violazione degli artt. 4, comma 3, 6, comma 8, e 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 e dell’art. 37, commi 3, 5 e 6, del d.P.R. 394/1999, perché l’inadempimento contributivo del datore non dovrebbe pregiudicare il lavoratore. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso straordinario per difetto di definitività dell’atto, essendo esperibile ricorso gerarchico al Prefetto.

Il parere

Il Consiglio di Stato accoglie l’eccezione ministeriale e dichiara il ricorso straordinario inammissibile, senza esaminare nel merito i motivi relativi alla legittimità del diniego. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. 1199/1971, il ricorso straordinario è ammesso soltanto contro provvedimenti definitivi, ossia non assoggettabili ad altro rimedio. Non sono definitivi i provvedimenti del Questore in materia di diniego di rinnovo-conversione del permesso di soggiorno, perché, pur venuto meno il rapporto di subordinazione gerarchica al Prefetto con la l. 121/1981, permane tra i due organi una subordinazione funzionale che consente il ricorso gerarchico. Tale rimedio era inoltre indicato nel provvedimento impugnato. Il ricorso straordinario avrebbe potuto essere proposto solo dopo l’infruttuoso esperimento del ricorso gerarchico. La domanda cautelare è assorbita.

Osservazioni

Primo motivo - Eccesso di potere, travisamento ed errore nei presupposti

Il motivo non viene esaminato nel merito, poiché il ricorso straordinario è inammissibile per mancata impugnazione di un provvedimento definitivo.

Secondo motivo - Violazione della disciplina in materia di permesso di soggiorno

Il motivo non viene esaminato nel merito per la medesima ragione preliminare: il ricorso gerarchico al Prefetto era esperibile contro il decreto del Questore.

Domanda cautelare

La domanda cautelare è assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 1, d.P.R. 1199/1971

    Va, infatti, considerato che a mente dell’articolo 8, comma 1, D.P.R. n. 1199/1971 il ricorso straordinario è ammesso e può essere attivato per l’annullamento dei soli provvedimenti definitivi, intendendosi per tali non solamente quelli che concludono il procedimento, ma soprattutto quelli per i quali non possa essere esperito alcun altro rimedio.

    La definitività richiesta per il ricorso straordinario implica che non sia esperibile un altro rimedio amministrativo; la sola conclusione del procedimento non basta quando il provvedimento è soggetto a ricorso gerarchico.

  • l. 121/1981

    Per giurisprudenza pacifica della Sezione, pur essendo venuto meno, con L. n. 121/1981, il rapporto di subordinazione gerarchica del Questore al Prefetto, tuttavia sussiste tra i due organi un rapporto di subordinazione funzionale che non consente di riconoscere a tali provvedimenti del Questore un carattere di definitività (cfr., ex plurimis, pareri n. 1570/2026 e n. 1135/2026).

    La cessazione della subordinazione gerarchica del Questore al Prefetto non esclude il rapporto di subordinazione funzionale rilevante ai fini dell’esperibilità del ricorso gerarchico e, conseguentemente, della non definitività dei provvedimenti del Questore.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammissibile soltanto contro provvedimenti definitivi, cioè non suscettibili di un ulteriore rimedio amministrativo; un atto conclusivo del procedimento non è definitivo se è ancora esperibile ricorso gerarchico.
  • I provvedimenti del Questore di diniego del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno non sono definitivi quando contro di essi è esperibile ricorso gerarchico al Prefetto, in ragione del rapporto di subordinazione funzionale tra i due organi, anche dopo il venir meno della subordinazione gerarchica.
  • Quando è esperibile il ricorso gerarchico contro il provvedimento impugnato, il ricorso straordinario può essere proposto solo dopo l’infruttuoso esperimento di tale rimedio.

Definitività del diniego di rinnovo-conversione del permesso di soggiorno

Il parere della Sezione Prima riguarda un ricorso straordinario proposto da un cittadino straniero contro il decreto del Questore del 24 marzo 2021, prot. n. 061/2021/Imm., che aveva negato il rinnovo-conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in un permesso per lavoro subordinato.

Vicenda e motivi di ricorso

Il diniego era fondato sulla ritenuta fittizietà del rapporto di lavoro dichiarato, anche in considerazione della mancata contribuzione previdenziale e dell’insufficiente capacità economica del datore di lavoro. L’amministrazione aveva inoltre rilevato la cessazione del rapporto, la mancata reperibilità di una nuova occupazione, l’assenza di mezzi di sostentamento del richiedente e della moglie e il decorso del periodo massimo di attesa occupazione.

Il ricorrente deduceva eccesso di potere, travisamento dei fatti, errore nei presupposti e difetto di istruttoria, sostenendo che le inadempienze contributive e la situazione economica del datore non fossero a lui imputabili. Invocava inoltre la violazione degli artt. 4, comma 3, 6, comma 8, e 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 e dell’art. 37, commi 3, 5 e 6, del d.P.R. 394/1999, affermando che l’inadempimento del datore agli obblighi contributivi non potesse essere posto a carico del lavoratore.

Questione preliminare: esperibilità del ricorso gerarchico

Il Ministero dell’interno ha eccepito l’inammissibilità del ricorso straordinario perché il decreto del Questore non era definitivo. La Sezione richiama l’art. 8, comma 1, del d.P.R. 1199/1971: il ricorso straordinario è ammesso contro provvedimenti definitivi, intesi non soltanto come atti conclusivi del procedimento, ma soprattutto come atti per i quali non sia esperibile un altro rimedio.

La Sezione ribadisce che, nonostante il venir meno della subordinazione gerarchica del Questore al Prefetto per effetto della l. 121/1981, permane tra i due organi una subordinazione funzionale. Per questa ragione i provvedimenti del Questore di diniego del rinnovo-conversione del permesso di soggiorno sono assoggettabili a ricorso gerarchico al Prefetto e non hanno carattere definitivo. Il parere richiama, in tal senso, i precedenti della Sezione n. 1570/2026 e n. 1135/2026. Nel caso concreto, il ricorso gerarchico era indicato anche in calce al provvedimento impugnato.

Esito

Poiché il ricorrente ha proposto direttamente il ricorso straordinario senza prima esperire il ricorso gerarchico al Prefetto, il ricorso è dichiarato inammissibile. I motivi di merito non vengono esaminati e la domanda cautelare resta assorbita.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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